
Social bonus, domani prima finestra per la presentazione dei progetti
Terzo settore, e social bonus. Con l’operatività della piattaforma gli enti potranno finalmente presentare progetti di recupero del patrimonio immobiliare pubblico tenendo conto delle tre finestre annuali di cui la prima in scadenza domani 15 settembre.
L’istituto prevede l’assegnazione di un credito di imposta alle liberalità destinate a finanziare progetti di recupero di immobili pubblici non utilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ciò a patto che tali beni siano assegnati, in forma singola o in partenariato, agli enti del Terzo settore (Ets) o alle Onlus, ancora iscritte nell’omonima Anagrafe, nonché utilizzati esclusivamente per le attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali. L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 81 del Codice del terzo settore cui sono poi seguiti il Regolamento di attuazione, il Dm 89/2022, che ha definito le modalità per l’attribuzione delle agevolazioni fiscali e le procedure per l’approvazione dei progetti di recupero finanziabili. Con il decreto interdirettoriale 118/2023, invece, è stata approvata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti ammissibili e quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti con le donazioni ricevute. Con l’operatività della piattaforma informatica, dal 28 agosto scorso, sarà possibile dunque presentare le istanze tenendo conto delle tre scadenze annuali: 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre.
Le proposte progettuali per il recupero dei beni immobili verranno esaminate da un’apposita commissione incaricata di verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dal Codice e dal Regolamento; a conclusione dell’istruttoria verrà redatto l’elenco dei progetti di recupero ammessi approvato con apposito decreto ministeriale. Gli interventi di recupero cui vanno destinate le liberalità devono permettere il riutilizzo dei beni ed essere funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale degli Ets. Possono essere realizzati interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, ma è ammesso anche che le liberalità siano utilizzate per le spese di gestione dei beni in modo da assicurarne l’efficienza funzionale ordinaria. Pensiamo, solo per fare un esempio, alle utenze o alle spese condominiali. Una volta approvati i progetti, gli enti sono tenuti a comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro l’ammontare delle liberalità ricevute nel trimestre di riferimento e il rendiconto delle spese sostenute con questi introiti. Alla chiusura dei lavori devono inoltre trasmettere il rendiconto conclusivo con il certificato di collaudo finale e la dichiarazione attestante la conformità degli interventi alla normativa vigente.
Nell’ottica della trasparenza scatta per gli enti l’obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet (o sul sito della rete associativa a cui aderiscono) il totale delle liberalità ricevute e le spese sostenute con tali fondi. Devono inoltre inserire nel portale ministeriale dedicato (socialbonus.gov.it) tutte le informazioni relative al progetto di recupero. Vale a dire, ad esempio, la descrizione del bene e sua localizzazione, l’ente proprietario e la descrizione degli interventi previsti e di quelli realizzati.
La natura del benefattore determina la misura dell’agevolazione
Il social bonus rientra tra le forme di sostegno introdotte dalla Riforma del Terzo settore per sostenere gli enti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Si tratta di agevolazioni fiscali destinate a tutti coloro che effettuano liberalità per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli Ets.
L’agevolazione è costituita da un credito d’imposta che spetta a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, enti o imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
La natura del benefattore determina la misura del bonus, che è pari al 65% dell’erogazione per le persone fisiche e al 50% per gli enti e le società.
Il credito spetta, però, entro un limite, anche questo differenziato. In particolare, per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciali il beneficio è pari al 15% del reddito imponibile, mentre per i titolari di reddito d’impresa il tetto è il 5% dei ricavi annui. Le persone fisiche e gli enti non commerciali, pertanto, dovranno applicare il primo se la liberalità afferisce alla sfera personale o istituzionale e il secondo se, invece, la donazione è relativa alla sfera imprenditoriale derivante dalle attività commerciali eventualmente esercitate.
Tutti gli offerenti devono utilizzare il credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo, nonché effettuare le liberalità mediante sistemi di pagamento tracciabili e riportare nella causale del versamento il riferimento al social bonus, all’Ets beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Come stabilito dal Regolamento di attuazione, le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata la liberalità, fermo restando che la quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi successivi, fino a completo esaurimento.
Il credito relativo alle liberalità dei titolari di reddito di impresa, invece, deve essere utilizzato in compensazione mediante il Modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la liberalità; in caso di mancato utilizzo della quota annuale, l’importo residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi.
Il bonus, infine, non rileva né ai fini delle imposte sui redditi, né dell’Irap, né si applicano i limite annuali per l’utilizzo dei crediti d’imposta.