Agevolazioni garantite a tutto il Terzo settore. Onlus facilitate nell’iscriversi presto al Registro.

 

Articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore Giovedì 30 Giugno 2022

 

AGEVOLAZIONI GARANTITE A TUTTO IL TERZO SETTORE

A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Misure fiscali agevolative applicabili agli enti che assumono la qualifica di ente del Terzo settore (ETS). Questa la principale novità contenuta nel Decreto semplificazioni fiscali (D.l. n. 73/2022) e che, conferma, l’ampliamento della platea dei soggetti –  finora ristretta a organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e ONLUS – ammessi ai benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo settore (CTS). Con l’art. 26 del D.l. viene garantita a tutti gli ETS l’applicazione delle misure a carattere agevolativo menzionate dall’art. 104, comma 1 del CTS. In questi termini, quindi, le realtà che decidono di iscriversi nel Registro unico (RUNTS) avranno diritto, una volta acquisita la qualifica di ETS, di beneficiare, ad esempio, delle detrazioni/deduzioni previste sul fronte delle erogazioni liberali (art. 83 CTS), delle agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS), nonché dell’esenzioni dei redditi degli immobili degli enti del volontariato e APS (i.e. canoni di locazione). A queste però si aggiungono delle misure che, seppur individuate nell’art. 104, comma 1 del CTS, non sono di immediata applicazione. È il caso del social bonus  (art. 81 CTS) per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta e che riconosce alle persone fisiche un credito d’imposta nella misura del 65% dell’erogazione e del 50% ad enti o società (nel limite del 15% del reddito dichiarato da persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa). Così come nel caso dei titoli di solidarietà (art. 77) per cui bisognerà attendere l’autorizzazione UE. Una novità quella introdotta con il Dl semplificazioni, che a ben vedere, supera i dubbi sorti sul tenore letterale dell’art. 104 CTS che, in un primo momento, avevano fatto propendere per riservare le citate misure fiscali esclusivamente a favore di ODV, APS e ONLUS, iscritte nei rispettivi registri anche dopo l’avvio del RUNTS. Un’interpretazione, questa, piuttosto restrittiva che avrebbe creato di fatto una disparità di trattamento tra enti già dotati nel periodo transitorio della qualifica di ETS e quelli, invece, che a partire dallo scorso 24 novembre hanno fatto apposita domanda di iscrizione nel RUNTS.

Importanti novità, inoltre, arrivano anche sul fronte del cinque per mille. Il Dl semplificazioni fiscali prevede per la dichiarazione presentata dal sostituto d’imposta la dematerializzazione ai fini della scelta in materia di 5, 2 e 8 per mille. Si tratta a ben vedere di una previsione, quella introdotta con il D.l. n. 73/2022, che facilita gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione del modello 730. In questo caso, infatti, il sostituto d’imposta è tenuto ad acquisire direttamente dal contribuente le proprie scelte sul 5, 2 e 8 per mille, trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate. Un’esigenza, questa, dettata, dalla necessità di semplificare gli adempimenti ma anche di garantire la completa dematerializzazione del processo rimuovendo i pesanti aggravi organizzativi per i datori di lavoro connessi al trattamento manuale di un’ingente quantità di documenti cartacei, nonché gli adempimenti in capo ai lavoratori.  Sul fronte delle scadenze dichiarative, invece, non può non rilevarsi come, a differenza di quanto previsto per gli enti non commerciali, gli ETS non potranno beneficiare della proroga prevista al 31 dicembre 2022 per la presentazione della dichiarazione IMU. A ben vedere, infatti, l’art. 35 del D.l. semplificazioni facendo riferimento ai soli enti di cui all’art. 1, comma 769, della L. 160/2019 (ovvero quelli commerciali) di fatto esclude le realtà non profit non commerciali. Con l’inevitabile conseguenza, a meno di auspicabili interventi in sede di conversione del D.l, che tali soggetti dovranno adempiere all’adempimento legato alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno prossimo.

ONLUS FACILITATE NELL’ISCRIVERSI PRESTO AL REGISTRO

A cura di Marina Garone e Gabriele Sepio

La conferma dell’estensione delle misure agevolative introdotte dal codice del terzo settore a favore di tutti gli enti iscritti al RUNTS consentirà a molte di realtà di accelerare le scelte legate all’ingresso nel Registro. In particolare tale novità potrà consentire, ben prima dell’autorizzazione UE, alle tante ONLUS che svolgono prevalentemente attività di natura erogativa, di acquisire la qualifica di ETS. Per tali realtà, infatti, l’avvio del Registro ha portato al “congelamento dell’Anagrafe tributaria”, che rimane in vita per i soli enti che vi risultano iscritti e che cesserà di esistere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali. Situazione, questa, che porta le ONLUS a poter operare due scelte in merito all’accesso al Registro ovvero: (i) entrare a partire dal 28 marzo scorso (data in cui l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco delle ONLUS iscritte all’Anagrafe; (ii) attendere l’autorizzazione UE. Una possibilità, la prima, che, dopo il Dl Semplificazioni potrà essere presa con maggior beneficio da quelle realtà che operano attraverso modalità non commerciali,  grazie a rendite patrimoniali, oppure per il tramite di erogazioni liberali o raccolte fondi.  Con l’ingresso nel RUNTS la ONLUS continuerà a mantenere la qualifica di ente “non commerciale” superando alcune rigidità legislative. Si pensi, ad esempio, al fatto che molte attività di interesse generale, previste per le ONLUS dal Dl.gs 460/97, non dovranno essere più rivolte a soggetti svantaggiati, garantendo così un allargamento della platea dei possibili beneficiari. Con la Riforma viene ampliato anche lo spettro delle attività tipicamente commerciali c.d. “connesse” (i.e. somministrazione alimenti e bevande, merchandising) che non dovranno più essere funzionalmente collegate a quelle di interesse generale con possibilità dunque, finalmente, di poter ricevere sponsorizzazioni, oggi precluse dalla disciplina ONLUS.

Il Dl semplificazioni, tuttavia, potrà costituire un punto di partenza ed una opportunità anche per inserire alcune ulteriori modifiche alla disciplina del terzo settore che da tempo attendono un vaglio legislativo. Alcune di queste sono state richieste già da tempo dalle realtà non profit. Pensiamo, ad esempio, alla necessità per le associazioni di promozione sociale di decommercializzare i corrispettivi specifici provenienti, oltre che dagli associati e loro famigliari, anche da tesserati ed iscritti, in linea con quanto previsto all’art. 148 TUIR. Oppure alla necessità di inserire alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei criteri previsti all’art. 79 del codice del terzo settore per classificare le attività come non commerciali, ammettendo la possibilità di effettuare un calcolo cumulativo per tutte le attività di interesse generale svolte. A questo si aggiunga anche la possibilità di beneficiare di un limite più ampio per gli aiuti di stato concessi alle realtà non profit, utilizzando, ad esempio, il più generoso plafond del de minimis SIEG previsto per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Condividi l'articolo