Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore
A cura di Gabriele Sepio
Le attività istituzionali delle associazioni non profit entrano in campo Iva. Questo quanto emerge dall’articolo 108 del Ddl Bilancio (ora all’esame della Camera), che si propone di abrogare l’esclusione Iva per le attività rese dagli enti associativi nei confronti di associati o tesserati (articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972) prevedendo al suo posto alcune specifiche ipotesi di esenzione.
Come si legge nella relazione illustrativa, l’intento dovrebbe essere quello di definire la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale l’Unione europea aveva segnalato la violazione degli obblighi imposti dalla direttiva Iva. Alcune fattispecie di esenzione, ad avviso della Commissione, sarebbero state infatti erroneamente recepite nell’ordinamento interno come ipotesi di esclusione dall’imposta.
L’intervento, tuttavia, sembra dilatare eccessivamente l’originario obiettivo della Commissione, che è quello di ricondurre nell’ambito di applicazione Iva prestazioni rese a fronte di un corrispettivo vero e proprio. Su questo tema è intervenuto anche il Forum nazionale del Terzo settore, rilevando l’intempestività della modifica, che comporta un notevole aggravio di adempimenti per le associazioni del Terzo settore, già duramente colpite in questa fase dall’emergenza sanitaria.
Ad oggi, l’articolo 4, comma 4 Dpr 633/1972 prevede l’esclusione da Iva delle attività rese nei confronti degli associati dalle associazioni di promozione sociale, di formazione extra-scolastica, culturali, sportive, religiose e assistenziali, oltre che per quelle politiche e di categoria. Con la manovra, le attività in questione verrebbero ricondotte in campo Iva ma potrebbero fruire – al ricorrere di specifiche condizioni – di alcune ipotesi di esenzione. Un’impostazione che stravolge l’inquadramento attuale, comportando per gli enti una serie di adempimenti di fatturazione e registrazione.
La modifica inciderebbe sulle attività istituzionali delle associazioni non profit, finora considerate non commerciali in ragione della loro destinazione nei confronti dei soli associati e partecipanti (che non comporta, quindi, un’offerta di beni e servizi sul mercato). Le nuove ipotesi di esenzione sembrano però contemplare un ambito applicativo più ampio rispetto a quello previsto dall’agevolazione Iva attuale. Oltre ai corrispettivi specifici e alle quote supplementari versate dagli associati per lo svolgimento delle attività istituzionali (oggi escluse) verrebbero considerate esenti anche le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, rese dalle associazioni sportive dilettantistiche alle «persone che esercitano lo sport e l’educazione fisica» (a prescindere, sembrerebbe, da un vincolo associativo con l’ente).
Passano da escluse a esenti anche le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate, presso la sede, dalle Aps riconosciute dal ministero dell’Interno per le particolari finalità assistenziali. Anche in questo caso, per le attività di bar a beneficio dei soli associati occorrerà dunque aprire partita Iva, con i connessi adempimenti.