Pubblicato su Il sole 24 ore il 10 Novembre 2022
A cura di Ilaria Ioannone, Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Sostegno al «caro bollette» anche attraverso i piani di welfare. Un mondo che coinvolge quasi 2,5 milioni di lavoratori (report ministero Lavoro 17 ottobre 2022). Questo quanto emerge anche dalla circolare 35/22 pubblicata lo scorso 4 novembre, con cui le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito all’innalzamento (da 258,23 a 600 euro), per tutto il 2022, dell’esenzione dal reddito di lavoro dei fringe benefit, esteso alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (articolo 12 del Dl 115/2022).
Due i chiarimenti resi dalla circolare. Il primo riguarda la possibilità di coprire i costi per le bollette in riferimento a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, non solo dal dipendente ma anche dal coniuge o dai familiari, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Questo in quanto l’articolo 51, comma 3, del Tuir stabilisce che tra i fringe benefit sono compresi quelli assegnati al coniuge del dipendente o ai familiari. Tuttavia, non è chiaro se le somme debbano essere utilizzate necessariamente dal dipendente o se possa provvedere al pagamento il familiare stesso. In assenza di indicazioni, può essere utile far riferimento ai benefit fruibili dal familiare del lavoratore ed erogabili attraverso la dazione di somme (esempio abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di educazione). In questi casi, non è prevista una specifica modalità, ma dalla documentazione deve risultare la finalità della spesa e il beneficiario, e cioè il dipendente, il coniuge o il familiare, ex articolo 12 Tuir (risoluzione 55/2020).
Il secondo chiarimento attiene alle utenze intestate al condominio o al proprietario ma i cui costi sono ribaltati al conduttore. Il condomino e il conduttore possono accedere all’esenzione purchè la ripartizione e il riaddebito delle spese siano analitici. Sull’ambito soggettivo, un dubbio era sorto sulla formulazione della norma che nel richiamare il termine «lavoratori dipendenti» avrebbe potuto includere solo la categoria dei lavoratori subordinati. Tuttavia, l’amministrazione ha osservato che la novità introdotta dal legislatore, essendo una estensione dell’esenzione dei fringe benefit, ex articolo 51, comma 3, del Tuir, è rivolta ai lavoratori beneficiari già individuati dallo stesso articolo 51 e, dunque, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questo assimilati.
L’amministrazione poi si sofferma sul superamento della franchigia di 600 euro, ritenendo che, in tal caso, si avrebbe la tassazione integrale dei benefit assegnati. Tuttavia, tale impostazione non appare coerente con la formulazione della norma. In particolare l’articolo 12 del Dl 115/2022 sembrerebbe introdurre una deroga all’ordinaria esenzione per i fringe benefit. Con la conseguenza che, al superamento del limite, andrebbe assoggettata a tassazione la sola quota eccedente 600 euro.