Cambia l’esenzione Ires nel Terzo settore

Articolo pubblicato su il Sole 24 Ore mercoledì 3 agosto 2022

A cura di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) sono associazioni senza scopo di lucro costituite ai sensi dell’art. 36 del Codice civile che prevedono nei propri statuti le clausole previste dall’art. 90 della legge 289/2002 e finalizzano la propria attività allo svolgimento di una o più attività sportive in forma dilettantistica mediante affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata e ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Le ASD possono costituirsi sottoforma di associazione non riconosciuta o riconosciuta.

L’elemento distintivo tra le due tipologie di associazione è costituito, fondamentalmente, dal riconoscimento della personalità giuridica, che comporta la limitazione di responsabilità del legale rappresentante dell’associazione.

Per quanto riguarda l’associazione non riconosciuta, l’iter costitutivo è molto semplice essendo necessario redigere l’atto costitutivo e lo statuto in forma scritta e procedere alla registrazione di entrambi i documenti pressi l’Agenzia delle entrate.

Mancando poi la personalità giuridica, il legale rappresentante e/o gli associati che hanno agito per nome e per conto dell’associazione rispondono delle obbligazioni dell’associazione personalmente e illimitatamente.

Nel caso in cui, invece, ottenga la personalità giuridica, sarà l’associazione stessa a rispondere direttamente verso i terzi delle obbligazioni assunte, sollevando il legale rappresentante da ogni responsabilità patrimoniale.

Infatti, assolte tutte le formalità necessarie per il riconoscimento della personalità giuridica, l’ente acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che dei debiti sociali risponderà soltanto l’associazione con il proprio patrimonio.

La procedura da seguire per ottenere tale riconoscimento è stata fortemente semplificata dall’art. 14 del D.lgs. 39/202 rispetto a quella finora prevista dal DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

La nuova norma che dovrebbe entrare in vigore il 31 agosto 2022, prevede che per l’acquisto della personalità giuridica sarà sufficiente redigere l’atto costitutivo e lo statuto presso un notaio (atto pubblico), senza vicolo di fondo patrimoniale minimo, affidando allo stesso l’adempimento dell’iscrizione nel registro.

Tale procedura, che si presenta dunque molto semplificata anche rispetto a quella prevista per gli ETS dall’art.22 del D.lgs. 117/2017, agevolerà la costituzione di associazioni munite di personalità giuridica risolvendo un problema molto sentito nel mondo dello sport costituito dalla illimitata responsabilità dei legali rappresentanti.

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