Caro bollette, per gli aiuti il test sulla qualifica Ets

Pubblicato su Il Sole 24 Ore il 10 Novembre 2022

A cura di Ilaria Ioannone, Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Incentivi contro il caro bollette: per gli enti non profit restano da sciogliere alcuni nodi per ampliare la portata degli aiuti. Come si è avuto modo di precisare più volte su queste pagine, con il decreto Aiuti ter (Dl 144/2022), il Governo investe su uno dei settori trainanti dell’economia italiana, consentendo al mondo del non profit di continuare a svolgere le attività istituzionali nell’interesse della collettività. Due sono le principali misure previste per il Terzo settore (articolo 8, commi 1 e 2) che lasciano, però, aperte alcune questioni sia sotto il profilo applicativo che sul fronte della ripartizione dei contributi e che potrebbero essere risolte in sede di conversione in legge del Dl Aiuti ter e con l’emanazione degli appositi decreti attuativi.

A ben vedere le misure introdotte sembrano escludere dal perimetro di applicazione alcune realtà non profit coinvolte nell’incremento dei costi di gas e energia che pur svolgendo attività di interesse generale non hanno assunto formalmente la qualifica del terzo settore. Per tali tipologie di enti si profila l’esclusione dall’accesso sia al fondo di 120 milioni destinato a favore di enti del Terzo settore (Ets) e religiosi che gestiscono servizi sociali e socio-sanitari in regime residenziale e semiresidenziali a favore di persone con disabilità (articolo 8, comma 1), che da quello di 50 milioni rivolto ad Ets diversi da quelli che operano nel settore socio-assistenziale. Vale a dire gli enti iscritti nel Runts (ivi incluse coop sociali e imprese sociali), comprese le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato per le quali la fase di trasmigrazione si è conclusa lo scorso 7 novembre, e le Onlus.

Peraltro, per le realtà che svolgono servizi socio-assistenziali e che non assumono la qualifica di Ets o enti religiosi, non solo vi sarà l’esclusione dalle misure previste al citato articolo 8 ma, a rigore, rischiano di non poter accedere anche all’ulteriore misura prevista dal Dl Aiuti ter per il sistema sanitario (articolo 5) che include tra i beneficiari le sole «strutture private sanitarie accreditate». Tale problematica riguarderà ad esempio anche le aziende pubbliche dedicate ai servizi alla persona (ex Ipab) nonché le Rsa. Queste ultime, seppur convenzionate con il sistema sanitario nazionale (Ssn), se inquadrate come strutture socio-sanitarie, potrebbero essere escluse da tali aiuti in quanto non incluse nell’alveo di quelle private sanitarie che di per sé non prestano servizi socio-assistenziali. Mentre per le sole Rsa non convenzionate se gestite da Ets si prefigura la possibilità di accedere ad uno dei fondi di cui all’articolo 8.

Infatti, nel caso in cui si tratti di una struttura residenziale che ospita persone con disabilità, si avrà diritto ad accedere al contributo straordinario a valere sul fondo di 120milioni di euro. In alternativa, trattandosi di misure non cumulabili tra loro, laddove la struttura non svolga le proprie prestazioni a favore dei soggetti sopra individuati, potrà comunque accedere al fondo da 50milioni di euro per vedersi riconosciuto un contributo, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021, per la componente energia e gas naturale. Resta, infine, aperta la questione legata alle modalità di attribuzione agli Ets dei contributi per contrastare il caro bollette. Il Dl 144/2022, infatti, prevede l’emanazione di appositi decreti attuativi non ancora approvati e che creano un ritardo nell’attribuzione delle risorse. Occorrerà, in questo caso, comprendere quali siano gli indici a cui far riferimento e se saranno previsti dei parametri di attribuzione del fondo che tengano conto della dimensione dell’ente e dei costi sostenuti.

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