Cessioni di beni anti Covid, recupero Iva semplificato

 

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore martedì 1 Marzo 2022

A cura di Benedetto Santacroce e Gabriele Sepio

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuati dal 1 gennaio 2021 nei confronti della Commissione Europea o degli organismi ad essa collegati, non imponibili  ex art. 72 del Dpr 633/72,  i fornitori possono emettere una nota di variazione riepilogativa unica entro il 2 maggio 2022. Per i trasporti internazionali dei subvettori l’imponibilità, prevista dal decreto collegato alla finanziaria 2022, scatta, a seconda del prestatore, o dal pagamento o dalla ultimazione della prestazione; Per gli enti associativi nuove regole dal 2024 con adempimenti più in linea con la direttiva Iva.

Questi sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E di ieri con cui affronta le novità Iva contenute nel Dl 146/2021.

Cessioni beni Anti-Covid

L’acquisto di beni o di prestazioni di servizio effettuato dalla Commissione Europea ovvero da un’agenzia o da un organismo istituito a norma del diritto dell’UE, in esecuzione dei compiti conferiti dal diritto unionale per rispondere alla Pandemia Covid, sono non imponibili ex art. 72 del Dpr 633/72 retroattivamente a decorrere dal 1 gennaio 2021.  Per i fornitori le operazioni concorreranno alla formazione del plafond per l’effettuazione di acquisti e importazioni senza pagamento dell’Imposta. Inoltre, tutte le operazioni già realizzate potranno fare oggetto di una nota di variazione che deve essere emessa entro il 2 maggio 2022. In termine di semplificazione viene ammessa l’emissione di una nota riepilogativa per tutte le operazioni da modificare. Infine, considerato il breve termine a disposizione se il fornitore non riuscirà nel predetto termine ad emettere la fattura avrà possibilità di richiedere l’Iva a rimborso.

Servizi di trasporto internazionale

Dal 1 gennaio 2022 le prestazioni di trasporto internazionale connesse alle importazioni e alle esportazioni risulteranno imponibili per i subvettori che realizzano il servizio nei confronti di un soggetto diverso dall’importatore, dall’esportatore o dal destinatario dei beni.  Per determinare l’operatività della norma, trattandosi di prestazioni ex art. 7 ter del Dpr 633/72, è necessario verificare la posizione del committente e l’effettuazione dell’operazione. In particolare, mentre per il prestatore nazionale si segue il pagamento o la fattura anticipata, per il prestatore non residente bisogna far riferimento o all’ultimazione della prestazione o al relativo pagamento. 

Modifica regime Iva degli enti associativi

A partire dal 2024 le prestazioni rese dagli enti associativi dietro corrispettivi specifici nei confronti di associati/partecipanti passeranno dal regime IVA di esclusione a quello di esenzione. Stessa sorte anche per le prestazioni di servizi connesse con la pratica sportiva nonchè la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni di promozione sociale (APS) ma solo se resa a favore di indigenti. In caso contrario scatterà il regime ordinario di imponibilità. La modifica fornisce una risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea a partire dal 2019. Resteranno fuori campo IVA le operazioni svolte da APS e organizzazioni di volontariato con ricavi annui fino a 65 mila euro. Quest’ultima disposizione non troverà applicazione qualora, prima del 2024, dovesse entrare in vigore il regime forfettario previsto dal codice del terzo settore (art. 86) e subordinato al vaglio UE.

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