Corsia preferenziale del Terzo settore per l’affidamento dei servizi sociali

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore lunedì 4 Ottobre 2021

A cura di Veronica Varone e Gabriele Sepio

Il documento, non ancora definitivo, è in consultazione pubblica fino al 15 novembre 2021, data entro la quale gli stakeholders possono inviare le proprie osservazioni compilando l’apposito format presente sul sito istituzionale.

Le Linee guida ANAC si applicano alle sole procedure di affidamento dei servizi sociali assoggettate al Codice dei contratti pubblici, rinviandosi alle omologhe Linee Guida approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 per tutto ciò che invece riguarda gli istituti di cui al Codice del Terzo settore.

Viene confermata dunque l’autonoma dignità degli istituti del Codice del Terzo settore, considerati fattispecie estranee (co-programmazione, convenzioni) se non addirittura escluse dal Codice dei contratti (servizi di trasporto in emergenza e urgenza) e la competenza regolatoria attribuita, in materia di terzo settore, al Ministero del Lavoro, le cui Linee Guida sono continuamente richiamate.

L’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (e dunque della competenza regolatoria di ANAC) risulta quindi confinato ai servizi di cui all’art. 142 comma 5-bis del Codice dei contratti pubblici (servizi sanitari, sociali e connessi) assoggettati ad un regime “alleggerito” nel rispetto dei principi generali di accessibilità, continuità, disponibilità, qualità dei servizi, rotazione, trasparenza.

Con il nuovo strumento regolatorio, che mira a dare “suggerimenti” alle stazioni appaltanti (e non prescrizioni) per favorire la standardizzazione dei procedimenti e favorire le migliori pratiche, anche l’Autorità dice dunque la sua sul tema dei servizi sociali, in un’ottica di coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice dei contratti pubblici e Codice del Terzo settore).

Con questo documento, dunque, legislatore prima (con il decreto legge semplificazioni), Ministero del Lavoro e ANAC poi, dimostrano di essere concordi nel riconoscere nel principio di specialità il criterio ordinatore dei rapporti tra il Codice del Terzo settore e il Codice dei contratti pubblici e dunque nel riservare alle due discipline due ambiti applicativi diversi ma coordinati. Sperando, con ciò, che l’armonia istituzionale rappresenti l’occasione per far convergere anche la giurisprudenza su un orientamento il più possibile univoco.

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