
Articolo pubblicato su NT+Fisco mercoledì 15 Settembre 2021
A cura di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio
Coop sociale, sì alla ritenuta sui contributi derivanti da bandi. Questo quanto emerge nella risposta ad interpello n. 586/E/2021, pubblicata ieri, in cui l’Amministrazione finanziaria torna a parlare del trattamento fiscale delle somme percepite dagli enti non commerciali per il finanziamento delle proprie attività. In particolare si tratta di una coop sociale, Onlus di diritto, percipiente contributi in forza dell’aggiudicazione di un bando, che interpella l’Agenzia circa l’obbligo o meno di operare, in relazione a tali somme, la ritenuta del 4% a titolo d’imposta (art. 28, c. 2 dPR 600/73).
A livello oggettivo, il citato art. 28 non individua la tipologia di contributo da assoggettare a ritenuta, prevedendo una formulazione ampia ed escludendo dall’ambito applicativo solo quelli destinati all’acquisto di beni strumentali. Con la precisazione che potranno ricomprendersi solo i contributi riferiti ad un’attività commerciale e, dunque, produttivi di reddito d’impresa.
Per quanto riguarda i soggetti eroganti la norma contiene un elenco puntuale (regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati), che, tuttavia, non si accompagna ad una altrettanta precisa individuazione dei destinatari dei contributi. L’art. 28, infatti, fa riferimento genericamente alla nozione di “impresa” ponendo qualche dubbio interpretativo in merito all’applicabilità o meno della ritenuta del 4% in ambito non profit.
A tal riguardo, la risposta è positiva e in linea con i precedenti orientamenti di prassi (cfr. Ris. 108/E/2004; Ris. 193/E/2002). Stando alla condivisibile risposta dell’Agenzia, nella nozione di “impresa” si ricomprendono non soltanto le imprese in senso stretto ma tutti quegli enti, inclusi quelli non commerciali, che svolgono attività commerciale (seppur in via non principale).
Da notare tuttavia che la risposta dell’Agenzia non menziona le specifiche agevolazioni sul punto previste per le ONLUS. Da quanto è dato rilevare si tratta di un tema che sembra essere stato escluso proprio dall’istante in quanto non contemplato nell’interpello. In ogni caso va rilevato che le coop sociali, in quanto Onlus di diritto, beneficerebbero dell’esonero delle ritenute sui contributi, ove corrisposti da enti pubblici (art. 16, c. 1 del Dlgs 460/1997). L’esonero in parola opererebbe anche nel caso in cui si tratti di somme erogate all’ente per il perseguimento di finalità istituzionali e a fronte di un’attività svolta con modalità non commerciali (cfr. Ris. n. 8/722 del 1985).