
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore mercoledì 21 Luglio 2021
A cura di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio
Enti bilaterali, costituisce reddito il bonus straordinario ricevuto dai lavoratori dipendenti a causa dell’emergenza sanitaria, ma occorre una verifica caso per caso. Questo è quanto emerge dalla Risp. n. 492 di ieri. In particolare, l’istante – ente bilaterale – si è interrogato sul corretto trattamento fiscale dei contributi straordinari una tantum in denaro e a valore fisso assegnati ai propri iscritti, lavoratori dipendenti.
L’Amministrazione, nella risposta, ha ricordato che il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate dall’ente bilaterale segue i principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (Ris. n. 24/2018; Ris. 54/2020). In altri termini, sono tassabili somme e valori se riconducibili ai redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa o redditi diversi.
Sono altresì tassabili se conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (art. 6, co. 2, TUIR).