
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore giovedì 16 Settembre 2021
A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
Iva al 5% per i beni destinati al contrasto della pandemia ma solo al ricorrere di puntuali requisiti. Con la risposta 585 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate approfondisce nuovamente la questione relativa al trattamento IVA come previsto dall’art 124 del D.L. Più nello specifico il soggetto istante, un ente non commerciale che provvede all’approvvigionamento di dispositivi medici e attrezzatura sanitaria, ha richiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare il regime IVA di favore previsto dall’art. 124 citato a un paniere piuttosto ampio di beni. Si tratta, in particolare, di: (i) reagenti ad altri prodotti di consumo alla diagnostica; (ii) portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea; (iii) supporti per i dispenser di disinfettati (i.e. colonnina); (iv) kit/accessori per il funzionamento delle attrezzature; (v) provette non sterili. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, al fine di fornire un quadro puntuale dei beni che potranno beneficiare dell’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e dell’aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021, richiama la precedente Circolare 26/E già intervenuta sui beni inclusi nell’alveo delle definizioni contenute nell’elenco dettato dall’art. 124 del D.L. Rilancio. Una lista di beni tassativa che tiene altresì conto dei beni autorizzati dalla Commissione UE con la decisione 491/2020 e per i quali l’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 12/D del 2020 ha previsto apposite voci. Muovendo dal precedente orientamento di prassi l’Agenzia ha precisato dunque i requisiti per accedere all’aliquota agevolata del 5%. Per quanto riguarda, invece, i portali o varchi, questi possono essere inclusi nella definizione di “termometri” ma bisognerà prestare attenzione ai fini del regime IVA a che l’attrezzatura venga installata con il sistema di misurazione corporea. I supporti per i disinfettati, invece, come già precisato nella Circ. 26/2020 potranno beneficiare dell’agevolazione ai fini IVA solo se presentino sistemi di fissaggio amovibili. Per i kit/accessori per il funzionamento delle attrezzature non rientrando nell’elenco tassativo dell’art. 124 non potranno beneficiare del regime IVA. Lo stesso discorso vale per le provette non sterili, le quali non possono essere ricomprese nella definizione di “strumentazione per diagnostica Covid-19”.