
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore giovedì 23 Settembre 2021
A cura di Gabriele Sepio
Tuttavia, si tratta di uno strumento ancora poco conosciuto ma che se correttamente utilizzato consente di assegnare importanti benefici fiscali. Si pensi, ad esempio, agli incentivi previsti nel caso in cui l’impresa intenda cedere gratuitamente i beni individuati dall’art. 16 della L. 166/2016. Una norma questa che permette alle imprese di non scontare l’IVA (ferma restando la detrazione dell’imposta assolta al momento dell’acquisto) e, sotto il profilo delle imposte dirette, di non generare alcun ricavo tassabile (in quanto i beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa) e di beneficiare dell’intera deducibilità del costo di acquisto.
Attenzione però al profilo soggettivo e oggettivo. Sul primo versante, beneficiari delle erogazioni agevolate potranno essere sia enti pubblici che non profit, inclusi tutti gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico, comprese cooperative sociali e imprese sociali costituite in forma societaria. Per quanto riguarda, invece, il profilo oggettivo le misure di vantaggio sono circoscritte ad un paniere di beni specificamente individuato dalla legge. In particolare, accanto a generi alimentari ed altri beni quali medicinali, prodotti per la cura/igiene della persona e della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria/cancelleria, libri, vi sono anche prodotti tessili, di abbigliamento, mobili/complementi di arredo, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici a uso civile e industriale, nonché personal computer, televisori, tablet, e-reader e altri dispositivi elettronici.
In particolare, le donazioni di prodotti alimentari potranno riguardare solo beni invenduti, ritirati dalla vendita per decisione aziendale, rimanenze di attività promozionali oppure beni integri ma alterati nell’imballaggio esterno, nonché alimenti prossimi alla scadenza o che hanno superato il termine minimo di conservazione (es. pasta, biscotti). In tutti gli altri casi saranno le imprese donanti a scegliere se erogare beni non idonei alla commercializzazione oppure beni che non si intende più immettere sul mercato.
Accanto a tale misura, le imprese potranno altresì beneficiare di quanto previsto dall’art. 83 del Codice del Terzo settore (CTS) che consente di poter fruire di una deducibilità nel limite del 10% del reddito complesso. Importo quest’ultimo che deve tener conto dei criteri fissati dall’apposito decreto (DM 28 novembre 2019) che tende a distinguere a seconda che oggetto di erogazione siano beni strumentali o merci. Nel primo caso, l’ammontare della deduzione è determinato in base al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento; mentre per le merci si fa riferimento al minor valore tra il valore “normale” e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del TUIR.
A differenza della legge antisprechi, il CTS non disciplina le conseguenze della fuoriuscita del bene dal ciclo aziendale ai fini IVA e delle imposte dirette trovando pertanto applicazione le regole ordinarie. Sul primo fronte, la cessione gratuita è esente se riguarda beni merce ed è rivolta alle specifiche tipologie di enti di cui all’art. 10 n. 12 dpr 633/1972 (i.e. enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con fine di assistenza; diversamente sconta l’IVA in misura ordinaria. Ai fini IRES, invece, la fuoriuscita del bene potrebbe generare un ricavo imponibile in capo al contribuente, mancando una disapplicazione dell’art. 85, comma 2, del TUIR (a differenza di quanto previsto dalla normativa antisprechi).
La donazione dei beni in natura trova una sua collocazione dal punto di vista normativo anche nel caso in cui a donare siano persone fisiche. E’ una novità importante introdotta con la Riforma del Terzo settore che, dal punto di vista fiscale, equipara la donazione di beni a quella in denaro garantendo alle persone fisiche di scegliere tra una detrazione pari al 30% (35% se beneficiario è una organizzazione di volontariato) dell’erogazione (per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 30mila euro) o una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Un’opportunità questa che potrà essere perseguita mettendo in campo alcune iniziative solidali quali ad esempio collette alimentari o donazioni di beni usati.
Ma quali sono gli aspetti da considerare per beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione?
Sul piano soggettivo, anzitutto, destinatari di tali erogazioni nel periodo transitorio potranno essere Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri. Una platea questa destinata ad ampliarsi una volta operativo il Registro unico, che ricomprenderà tutti gli ETS, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.
Attenzione però ai criteri di valorizzazione dei beni in natura definiti dal DM 28 novembre 2019. Il valore da considerare per il calcolo della detrazione/deduzione spettante al contribuente varia a seconda del bene oggetto di erogazione. In linea generale, si utilizza il criterio del “valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR: prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti/prestati o, in mancanza, in quelli più prossimi. A tal fine, si può fare riferimento ai listini o tariffe del fornitore o, in mancanza, a quelli delle camere di commercio e alle tariffe professionali (Circ. 39/E del 2005). Tuttavia, qualora in base a tali criteri oggettivi il valore della singola erogazione non sia determinabile oppure superi i 30mila euro, è necessario produrre una perizia giurata di stima aggiornata a non oltre 90 giorni il trasferimento.
Inoltre è richiesta la produzione di un atto scritto contenente una dichiarazione bilaterale tra donatore e donatario. Il primo è tenuto a individuare in maniera analitica i beni oggetto di cessione gratuita ed il relativo valore, eventualmente consegnando la perizia di stima (ove prevista); l’ente donatario, invece, deve formalmente impegnarsi ad utilizzare quanto ricevuto a titolo di liberalità per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.