Dopo di Noi: nell’atto costitutivo del Trust informazioni e obiettivi

Focus del Sole 24 Ore di Mercoledì 22 Giugno 2022

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A cura di Andrea Sbardella e Gabriele Sepio

Antiriciclaggio e Trust Dopo di noi: scattano anche per tali enti le regole previste dal DM 55/2022. Con il Decreto pubblicato lo scorso 25 maggio vengono, infatti, posti particolari adempimenti in capo ai Trust produttivi di effetti giuridici sotto il profilo fiscale o altri istituti affini. Una nozione questa che, a ben vedere, sembrerebbe includere anche i trust istituiti secondo la Legge Dopo di noi e che hanno come principale scopo quello di assicurare un’adeguata qualità della vita da parte del beneficiario affetto da disabilità attraverso la segregazione del patrimonio immobiliare. Ma quali sono gli adempimenti previsti dal decreto?

A tal proposito, in capo al Trustee l’art. 3 richiede di comunicare all’Ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio competente territorialmente dati e informazioni relativi ai titolari effettivi, ovvero quelle persone aggiornate sulla titolarità effettiva del Trust. Vale a dire il guardiano (che nel Trust del Dopo Di Noi è sempre presente), i beneficiari distinti per classi (ad esempio, beneficiario esclusivo la persona con disabilità ed eventuali beneficiari finali)  e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti all’interno dello stesso nonché il codice fiscale ed eventuali variazioni legati alla denominazione, data luogo ed estremi dell’atto di costituzione.

Informazioni queste di facile reperimento da parte del fiduciario del Trust Dopo di Noi, che di regola coincide con il Trustee se non addirittura con lo stesso disponente quando cumula entrambe le cariche (trust autodichiarato),  dal momento che l’art. 6 della L. n. 112/2016 richiede, ai fini della fruizione  delle agevolazioni fiscali, precise regole. Sul punto, infatti, giova ricordare che è la stessa norma a prevedere delle puntuali indicazioni sui titolari effettivi del Trust.

L’atto costitutivo, redatto con la forma pubblica, deve necessariamente identificare in maniera chiara ed univoca i soggetti convolti nel controllo e nella gestione del patrimonio nonché il beneficiario del Trust. Soggetti, quelli individuati nell’atto costitutivo, che sono tenuti obbligatoriamente a svolgere il proprio ruolo nella piena consapevolezza degli specifici bisogni del soggetto con disabilità che dovranno essere, comunque, indicati nell’atto al fine di orientare le successive scelte legate alla gestione dei beni messi a disposizione per il “dopo di noi”. Accanto a ciò, nell’atto di trust vengono anche specificate le modalità di assistenza della persona con disabilità che, in ogni caso, mirano ad evitare l’istituzionalizzazione e, dunque, favorire l’inclusione della persona all’interno di realtà idonee ad agevolare l’inclusione sociale.

Questo significa che il gestore del patrimonio (sia esso anche trustee o fiduciario), in questo caso, dovrà essere in grado di conoscere il tipo di disabilità del soggetto beneficiario nonché il progetto di vita e gli obiettivi di benessere.  In questo senso, quindi, il trustee sarà sicuramente avvantaggiato dalla stessa normativa sul Dopo di Noi che consente in maniera puntuale di individuare i soggetti coinvolti nel Trust e le loro peculiari competenze. E proprio a tal proposito che si pone la questione, anche alla luce della recente modifica alla normativa in materia di antiriciclaggio, di comprendere se nei nuovi Trust Dopo di noi non sia il caso di individuare espressamente i compiti del Trustee come declinati dal DM n. 55/2022.

A tal fine, infatti, giova rilevare come l’art. 6 della L. n. 112/2016, richiede espressamente che l’atto costitutivo indichi in capo al gestore, trustee o fiduciario, lo specifico obbligo di rendicontazione le cui modalità dovranno essere espressamente inserite nell’atto, unitamente alla indicazione del soggetto preposto a svolgere la funzione di controllo di secondo livello rispetto alle decisioni prese dal gestore.

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A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Un aspetto da considerare con riferimento al Trust Dopo di Noi, valido anche per i Trust in generale, riguarda la possibilità per soggetti diversi dalle autorità e da quelli obbligati, di accedere alle informazioni fornite in materia di antiriciclaggio.

Sul punto, infatti, sembrerebbe sussistere una carenza di tutela della riservatezza dei beneficiari del Trust, legata all’accesso alle informazioni da parte degli altri soggetti individuati dall’art. 7 del DM 55/2022. A tal proposito, giova ricordare come il decreto preveda espressamente la possibilità,  in sede di comunicazione dei dati di cui all’art. 3, che il fiduciario del trust (ovvero il trustee) possa prevedere l’eventuale indicazione di circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione  dall’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Per di più la norma prevede espressamente che i dati sulla titolarità effettiva siano accessibili e resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all’accesso ai sensi dell’art. 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, previa presentazione di una richiesta motivata di accesso a tali dati.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione dall’accesso alle informazioni, l’art. 21, comma 4, del Dlgs. n. 231/2007 prevede espressamente che tale possibilità possa essere invocata da parte del Trustee tutte le volte in cui il titolare  effettivo venga esposto  ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento,  ricatto,  estorsione, molestia,  violenza  o  intimidazione  ovvero  qualora  il   titolare effettivo sia una  persona  incapace  o  minore  d’età,  secondo  un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. Una circostanza, quella legata alla incapacità, in cui potrebbe ricadere la richiesta del Trustee nel caso si tratti di un Trust dopo di noi, che coinvolge sempre soggetti con disabilità grave. D’altro canto ai fini dell’accesso alle informazioni, il giudizio in merito alla comunicazione di eventuali circostanze straordinarie spetta alla Camera di commercio.

Quest’ultima, previo contradditorio tra chi ha fatto la richiesta e il trustee, potrebbe, comunque, valutare l’opportunità di consentire l’accesso ai dati sensibili e rilevanti legati ad  una persona con disabilità grave.

 

 

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