Pubblicato su Il sole 24 Ore del 01 Dicembre 2022
A cura di Marina Garone, Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

L’esonero deve intendersi relativo anche ai canoni di locazione percepiti
Agevolazione con portata rilevante per gli enti filantropici
Pagina a cura di Marina Garone Ilaria Ioannone Gabriele Sepio
La valorizzazione del patrimonio degli enti del Terzo settore (Ets) passa per la fiscalità . Diverse le misure contenute nel decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts), e in altre disposizioni normative, che puntano a disciplinare la tassazione dei proventi derivanti dalla gestione immobiliare.
Più nel dettaglio, organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e enti filantropici, accedendo al Registro unico (Runts), potranno sin da subito beneficiare dell’esenzione Ires per redditi di immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale (articolo 84, comma 2 e 2-bis, articolo 85, comma 7).
Con la conseguenza che a tali realtà , a differenza dell’originaria formulazione delle norme, viene consentito di fruire dell’agevolazione anche per i redditi derivanti da gestione patrimoniale dell’immobile.
In altri termini organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti filantropici, possono considerare esenti, ai fini Ires, anche i canoni di locazione percepiti purché l’attività sia svolta con modalità non commerciale. Un’agevolazione, quella prevista dal Codice del Terzo settore, che può avere una portata applicativa rilevante per chi sceglie di accedere al Registro Unico come ente filantropico.
Molto spesso, infatti, le realtà dotate di tale qualifica sono contraddistinte da un complesso patrimonio immobiliare derivante da donazioni e lasciti solidali da parte di fondatori o soggetti terzi. In questo modo, il Codice del Terzo settore agevola gli enti filantropici consentendogli di ottimizzare la gestione patrimoniale.
A ben vedere, infatti, attraverso l’esenzione, non solo si supportano i costi correlati alla gestione immobiliare ma si garantisce, altresì, a tali realtà di disporre di maggiori risorse per finanziarie le attività di interesse generale.
Al di fuori di tali ipotesi, tuttavia, gli enti che sceglieranno di accedere al Runts e che gestiscono un patrimonio immobiliare, a regime (ovvero a seguito dell’autorizzazione Ue) si troveranno a dover assoggettare i proventi alle regole ordinarie del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Vale a dire che, in caso di gestione dell’attività da parte di un ente non commerciale, i proventi saranno da inquadrarsi tra i redditi fondiari concorrendo, quindi, alla formazione del reddito complessivo degli stessi (articolo 143 Testo unico imposte sui redditi).
Diversamente, laddove l’ente dovesse inquadrarsi tra gli enti del Terzo settore di natura commerciale, i proventi immobiliari saranno da inquadrarsi quali redditi di impresa. Tuttavia, in attesa dell’autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali, laddove l’Ets dovesse rientrare in una delle categorie previste dall’articolo 6 del Dpr 601/1973 (fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche), per i proventi immobiliari potrà beneficiare dell’aliquota Ires dimezzata.
Sarà necessario, però, rispettare due parametri che, seppur fissati dalla prassi per gli enti religiosi, possono estendersi a tutti gli enti non profit.Occorrerà , infatti, che l’attività di gestione immobiliare non sia svolta con modalità commerciali (ricorso a promozioni volte a finalizzare il locatario) e che gli utili vengano reinvestiti per l’attività istituzionale. Da valutare, invece, l’opportunità per gli enti religiosi di costituire rami del terzo settore con qualifica di ente filantropico.
Tale eventualità sembrerebbe ammissibile in considerazione dei requisiti richiesti dal Cts nonché del Dm 106/20 attuativo del Runts. Laddove l’ente religioso dovesse costituire, dunque, un ramo dotato di tale qualifica la gestione immobiliare potrebbe fiscalmente rientrare nel regime di esenzione Ires in luogo della meno favorevole disciplina di cui all’articolo 6 Dpr 601/73 (cosiddetta mini Ires).