
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore giovedì 10 febbraio 2022
A cura di Olga Pirone e Gabriele Sepio
Per gli enti del Terzo settore che svolgono attività esclusivamente non commerciale nessun obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali (art. 13 D.l. n. 146/2021). Un adempimento questo che, in un primo momento, dopo la pubblicazione della nota n. 109 dello scorso 11 gennaio da parte dell’Ispettorato del lavoro e del Ministero, aveva destato non poche perplessità per il settore del non profit. Con il successivo documento di prassi (nota n. 29 Ispettorato del Lavoro del 27 gennaio 2021) arriva, dunque, un chiarimento importante sull’effettiva platea dei destinatari.
Restano, infatti esclusi da tale onere gli enti del Terzo settore (Ets) che svolgono esclusivamente attività non commerciali, ivi inclusi associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). Se, tali enti svolgono, anche in via marginale, attività commerciale, limitatamente a quest’ultima, saranno tenuti all’obbligo di comunicare le collaborazioni occasionali.
Un obbligo quello individuato dall’Ispettorato del Lavoro volto a contrastare forme elusive nell’utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro “occasionale” e che riguarda sia i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione normativa (21 dicembre 2021) che quelli in corso alla data di emanazione del provvedimento dell’Ispettorato del lavoro dello scorso 11 gennaio.
L’esclusione degli enti del terzo settore e degli altri enti sopra elencati dall’obbligo di comunicazione, non va intesa come deroga al principio generale introdotto dalla norma, ma appare coerente con la natura “non profit” degli stessi e con la loro consuetudine (e necessità) di ricorrere spesso all’apporto di collaboratori occasionali ovvero di coloro che pur condividendo gli scopi e gli obiettivi prefissati dall’ente, non possono garantire un impegno stabile.
Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste tale adempimento. Più nello specifico, se per i rapporti iniziati il 21 dicembre e già cessati all’11 gennaio (giorno della pubblicazione della nota n. 29/2022) nonché per quelli in essere a tale data l’obbligo di comunicazione doveva essere perfezionato entro il 18 gennaio scorso; per quelli avviati a partire dal 12 gennaio l’adempimento va effettuato prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultante d’incarico. Una comunicazione quella dell’inizio della collaborazione occasionale che dovrà essere effettuata all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, mediante SMS o posta elettronica.
Per quanto concerne i contenuti della comunicazione stessa, questa dovrà contenere (i) i dati del committente e del prestatore; (ii) il luogo della prestazione; (iii) una sintetica descrizione dell’attività; (iv) la data di inizio dell’attività e l’arco temporale entro cui potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio; (v) l’ammontare del compenso pattuito.
Un obbligo quello così delineato che laddove non sia rispettato fa scattare in capo ai soggetti obbligati delle precise sanzioni. Per evitare qualsivoglia utilizzo elusivo di questa tipologia contrattuale, infatti, vengono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro, per ciascun lavoratore per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.