Articolo Pubblicato su il Sole 24 ore il 1 Settembre 2022
A cura di Andrea Mancino e Gabriele Sepio
Per i corsi sportivi novità e conferme su fiscalità diretta e indiretta di quote e corrispettivi specifici.
Uno dei temi più rilevanti per i sodalizi sportivi riguarda la tassazione dei corrispettivi specifici versati da associati, tesserati o partecipanti per le attività istituzionali. Ciò anche in considerazione degli ultimi chiarimenti delle Entrate che hanno negato l’esenzione Iva per la formazione ai corsi sportivi nel presupposto che si tratta di attività che non rientrano nella nozione di insegnamento scolastico o universitario in senso stretto (interpello 393/2022). Interpretazione che riprende quanto già espresso dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza C-373-19 del 21 ottobre 2021 che risultava del tutto coerente in considerazione, nella fattispecie, della natura societaria dell’ente e del fatto che le attività fossero svolte a favore di soggetti terzi. Resta invece valido il principio che, ove i corsi siano svolti da associazioni sportive dilettantistiche (Asd) verso associati, tesserati o partecipanti in conformità agli scopi istituzionali, trovi, ad oggi, applicazione il regime di esclusione Iva in base all’articolo 4, comma 4, Dpr 633/72. A partire dal 2024, tali prestazioni saranno esenti Iva a seguito delle novità recate dal decreto Fisco-lavoro (articolo 5, comma 15-quater, Dl 146/2020). Pertanto, tutte le prestazioni di servizi, comprese quelle di insegnamento sportivo svolte dalle Asd anche a favore di soggetti terzi, rientreranno nel regime di esenzione in linea con la normativa Ue (articolo 132, lettera m, direttiva 2006/112/Ce). A livello soggettivo, infatti, tale ipotesi di esenzione riguarderà, a regime, non solo le entrate derivanti da associati e tesserati dell’Asd ma da tutti coloro che «esercitano lo sport o l’educazione fisica». Una formulazione che si motiva nell’esigenza di conformarsi al dettato Ue e che consente di uniformare il regime applicabile alle prestazioni svolte dalle Asd.
Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione, riguarda solo l’ambito Iva, mentre per quanto attiene le imposte dirette continuerà a trovare applicazione il regime di decommercializzazione nei casi previsti dall’articolo 148, comma 3 del Tuir. Si tratta, in particolare, dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali. Tale regime sarà applicabile alle Asd che intendono restare fuori dal Registro unico del Terzo settore (Runts) nonché a quelle realtà sportive che decideranno di entrare nel Runts. Per queste ultime, in caso di assunzione della qualifica di associazione di promozione sociale (Aps), troverà applicazione la stessa ipotesi di decommercializzazione dell’articolo 148 del Tuir estesa, dal Dl Semplificazioni 2022, anche ai corrispettivi versati da tesserati a favore delle Aps (articolo 85, Dlgs 117/2017 modificato dall’articolo 26, Dl 73/2022, convertito in legge 122/22).