Articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2023

Ets, legittimi i limiti all’ammissione ma niente discriminazioni
Enti del Terzo settore e clausole statutarie: il riferimento all’ispirazione confessionale non è vietata ma va valutata in coerenza con la normativa. Con la nota 4581 pubblicata lo scorso 6 aprile, il ministero del Lavoro fornisce chiarimenti su temi particolarmente sentiti per gli enti che si apprestano ad accedere al Registro unico del Terzo settore (Runts). Diversi gli aspetti esaminati, a partire dai possibili limiti all’ammissione dei nuovi associati fino ad arrivare alle tipologie di attività ammissibili e alla governance (si veda articolo a lato).
Il ministero premette un’ampia e corretta ricostruzione dei principi, anche costituzionali (diritti della persona, articolo 2; libertà di associazione, articolo 18; sussidiarietà, articolo 118) da considerare nella valutazione di legittimità delle previsioni statutarie, alla luce della valorizzazione dell’autonomia statutaria propria degli Ets e dell’indicazione generale di «tenere conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa». In particolare, si precisa che riservare l’ingresso come associati a soggetti dotati di specifiche caratteristiche non è di per sé in contrasto con il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). Se è vero che negli enti del Terzo settore (Ets) deve essere garantito il carattere aperto, per quelli dotati della veste di associazioni di promozione sociale (Aps) il codice reca previsioni ancora più rigide mediante il divieto di porre discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione (articolo 35, comma 2 Cts). Trattasi di cautele a difesa della democraticità degli enti associativi del Terzo settore e che non vanno, tuttavia, intese come riconoscimento di un incondizionato diritto di ingresso in capo agli aspiranti soci.
Non è dunque escluso per gli Ets individuare requisiti in punto di accesso, purché questi siano modulati entro un sistema coerente con le finalità e le attività svolte, delineando attraverso tali limiti l’identità dell’associazione ed i suoi valori.
Gli eventuali criteri di ammissione sono legittimi purché rispettino due contrapposte esigenze. Da un lato, la necessità di modulare l’ammissione secondo criteri democratici e non discriminatori. Dall’altro, l’esigenza di assicurare che a far parte del rapporto associativo siano soggetti che condividano le finalità istituzionali dell’ente, attraverso lo svolgimento delle attività statutarie. La nota specifica, poi, che la relativa valutazione deve essere condotta non limitandosi alla singola clausola statuaria, ma attraverso l’esame integrale dello statuto: attività che compete agli uffici Runts per gli enti privi di personalità giuridica ed al notaio per quelli che ne siano dotati.Si tratta di chiarimenti di non poco conto, che si pongono in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali intervenuti proprio in punto di “limitazione” dell’ammissione degli associati negli Ets ( Tar Veneto, sentenza 368/2023). Quest’ultima pronuncia rappresenta il primo rilevante caso in cui i giudici sono intervenuti a precisare la portata applicativa delle norme del Codice. Viene chiarito che per “carattere aperto” delle associazioni deve intendersi l’attitudine ad ammettere nuovi membri senza restrizioni o vincoli ideologici, politici, religiosi o di altra natura. Va da sé, quindi, che vìolano le norme previste per le Aps le clausole statutarie che circoscrivono l’adesione solo agli appartenenti ad un determinato credo o confessione religiosa.
Porte aperte, invece, alla possibilità di porre come requisito la condivisione dei valori sottesi alle specifiche finalità dell’attività dell’ente, laddove la predeterminazione dei requisiti risponderebbe al solo interesse di non compromettere l’identità valoriale del sodalizio.
Discorso diverso, invece, se lo statuto contempli limitazioni, ad esempio di tipo numerico o personale, in punto di ammissione. Si tratta di previsioni chiaramente non ammissibili per le associazioni del Terzo settore, ma consentite, ad esempio, ad enti ad accesso strettamente sorvegliato, quali i circoli privati. Vale a dire enti fuori dal circuito del Terzo settore e che possono tuttavia costituirsi ai sensi degli articoli 14 o 36 Codice civile, in ossequio al principio costituzionale di libertà associativa, (senza godere degli specifici vantaggi previsti per gli Ets).
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Gli enti religiosi accedono al Runts per le finalità sociali
La nota 4581 del ministero del Lavoro fornisce chiarimenti anche sul fronte dell’oggetto sociale. La materia del Terzo settore non è di per sé avulsa da aspetti di interesse religioso. Seppure il culto non rientra tra le attività d’interesse generale degli Ets, resta possibile per questi operare nel rispetto di un sistema valoriale religioso, sempreché nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nell’ambito di attività riconducibili ai settori di cui all’articolo 5 del Cts.
Ciò anche nel presupposto che il legislatore, pur avendo una visione laica delle formazioni sociali qualificabili come Ets, è del tutto estraneo ad una propensione anti-religiosa. Prova ne è che tra i settori di interesse generale il Cts ricomprende anche l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse religioso (articolo 5, comma 1, lettera k) Cts). Oltreché la circostanza che né gli enti religiosi né quelli da essi controllati sono di per sé esclusi dal novero del Terzo settore, a differenza di altre tipologie di enti (esempio pubbliche amministrazioni), ferme le peculiarità e le cautele richieste nell’accesso. Vale a dire la possibilità per gli enti religiosi di iscriversi nel Runts non direttamente, ma tramite l’istituzione di un ramo Ets/impresa sociale.
Si pensi, ad esempio, alla parrocchia che oltre alle attività di religione e culto in senso stretto è titolare anche di una scuola paritaria. In quest’ipotesi, è evidente che le attività formative e didattiche avvengano nell’ambito di un sistema valoriale religioso. Si tratta in ogni caso di attività ammesse nel Terzo settore nella misura in cui siano riconducibili ad uno dei settori d’interesse generale di cui all’articolo 5 del Cts e siano svolte dall’istituto mediante il proprio ramo Ets/impresa sociale o veicolo giuridico collegato.
Ultimo aspetto esaminato è quello relativo agli amministratori. Secondo il ministero, è in linea con l’autonomia statutaria degli Ets la possibilità di richiedere quale requisito per la nomina che la carica sia attribuita a coloro che sono in possesso di specifici profili valoriali, purché non discriminatori e coerenti con la natura e l’identità dell’ente. Una precisazione del tutto condivisibile e che trova conforto nella facoltà prevista dal legislatore (articolo 26, comma 3 Cts). È lo stesso Codice che consente, infatti, agli enti di subordinare l’assunzione della carica al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative cui gli enti aderiscono. Restano in ogni caso ferme le altre previsioni richieste dal Cts. Vale a dire che la nomina della maggioranza degli amministratori sia riservata all’assemblea nell’ambito delle persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.