Ets, non va modificata la destinazione d’uso per i locali dell’attività

Pubblicato su Il sole 24 Ore del 24 Novembre 2022

A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Il caso dell’associazione che ha realizzato campi da gioco su terreni agricoli

Ets e destinazione d’uso degli immobili: chiarita la portata applicativa dell’articolo 71 del Dlgs 117/2017 (Cts). Con la nota del ministero del Lavoro 17314, pubblicata il 17 novembre, viene ribadita la ratio sottesa alla disposizione. Una norma, quest’ultima che non prevede vincoli di incompatibilità con riferimento alla destinazione d’uso degli immobili utilizzati dagli Ets per lo svolgimento dell’attività istituzionale (articolo 71, comma 1).

Vale a dire in altri termini che, come rilevato dallo stesso ministero del Lavoro, sarà consentito agli Ets svolgere la propria attività nei locali di cui hanno la disponibilità senza doverne modificare la destinazione d’uso anche nel caso in cui questa risulti incompatibile con l’attività esercitata.

Più nello specifico, a fronte di un quesito posto da un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) che ha realizzato dei campi da gioco su un terreno agricolo, l’attenzione del ministero del Lavoro si rivolge alla possibile applicazione dell’art. 71 del Cts anche a “nuove strutture” con diversa destinazione di Prg (ovvero in deroga agli strumenti urbanistici). A tal proposito, il documento di prassi, fornisce puntuali chiarimenti sia per quanto concerne il profilo soggettivo che quello applicativo. Sul primo fronte, viene precisato che destinatari della misura agevolativa potranno essere le sole realtà qualificate come enti del Terzo settore. Vale a dire organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) trasmigrate, Onlus ed enti non profit che accedono al Registro unico. Con la conseguenza che, affinché un Asd possa beneficiare dell’articolo 71 del Cts, sarà necessario che l’ente sia in possesso della qualifica di Ets.

Chiarimenti, questi, che di fatto delimitano la platea dei beneficiari da cui restano escluse anche le imprese sociali in linea con il precedente orientamento di prassi (si veda n. 3959/2021). Per quanto concerne, invece, l’applicabilità sul piano oggettivo dell’articolo 71, comma 1, del Cts, il ministero del Lavoro parte da un’analisi della ratio della disposizione in commento.

Viene precisato che con tale disposizione si è inteso garantire una specifica tutela degli spazi utilizzati dagli Ets per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, contro scelte urbanistiche che potrebbero incidere negativamente sulle stesse. In questo senso, quindi, la finalità perseguita dall’articolo 71 – come ribadito dal ministero – non è quella di disciplinare l’uso del territorio in quanto tale né tantomeno di concedere all’Ets di modificare la destinazione d’uso di un locale.

Con la conseguenza che il favor previsto per gli Ets non potrà essere inteso come deroga generalizzata alle disposizioni in materia di titoli abilitativi, né tantomeno come autorizzazione preventiva a svolgere qualsiasi attività costruttiva.

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