Le società di mutuo soccorso nel terzo settore tra novità e nodi da sciogliere.

 

 

 

 

Pubblicato su il Sole 24 Ore il 15 Settembre 2022

A cura di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Per le società di mutuo soccorso (Sms) è stato confermato il regime di esenzione Ires per le entrate provenienti dagli associati anche nel sistema fiscale del terzo settore. Con il Dl semplificazioni fiscali (Dl 73/2022, convertito in legge 122/2022) cambia l’assetto normativo degli enti operanti nel settore socio-assistenziale e viene esteso alle società di mutuo soccorso il regime fiscale di favore previsto dal Codice del Terzo settore per le associazioni di promozione sociale (Aps). Con l’intervento normativo vengono ricomprese le società di mutuo soccorso nell’ambito applicativo dell’articolo 85 del Dlgs 117/2017 (Cts).

La disposizione fiscale, in particolare, consente, di qualificare non commerciali tutte le attività istituzionali svolte a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati e loro familiari conviventi, oltre che degli associati di altre società di mutuo soccorso che svolgono la medesima attività, facenti parte di un’unica organizzazione locale o nazionale. Un trattamento fiscale che trova già una corrispondenza in ambito Iva con l’articolo 4 del Dpr 633/73 che esclude tali entrate dal campo di applicazione del tributo (almeno fino al 31 dicembre 2023 a seguito delle novità del decreto fisco-lavoro).

Una modifica, quella introdotta dal Dl Semplificazioni, quantomai opportuna in linea con il tipo di attività svolta dalle società di mutuo soccorso – che devono fornire prestazioni nei confronti di associati e loro familiari – e che garantisce di poter continuare a fruire anche con l’operatività del Registro unico (Runts) di un regime di favore in continuità con quanto previsto all’articolo 148, comma 3, Tuir. Attenzione però: le modifiche intervenute non scattano sin da subito per le società di mutuo soccorso, ma si dovrà attendere il vaglio Ue sui nuovi regimi fiscali previsti dal Cts. Con la conseguenza che, ad oggi, le società di mutuo soccorso potranno continuare ad applicare il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 148, comma 3, Tuir.

Una disposizione che, una volta ottenuto il placet della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali continuerà a trovare applicazione a favore delle sole realtà che non accedono al Runts e che operano nel socio-assistenziale (per esempio, fondo sanitario in forma associativa diverso dalla società di mutuo soccorso). Nel contesto così delineato, quindi, accanto al riconoscimento formale delle società di mutuo soccorso quali enti del terzo settore si assiste anche alla previsione di un regime fiscale ad hoc in linea con le attività di interesse generale prestate dalle società di mutuo soccorso.

Da chiarire, infine, le modalità di accesso al Registro. Per le società di mutuo soccorso di nuova costituzione di “minori dimensioni” – ossia quelle che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi (articolo 44, comma 1, lettera f) del Cts) – vi è la possibilità di iscriversi direttamente nella sezione «società di mutuo soccorso» del Registro unico (articolo 3, comma 1, lettera f) Dm 106/2021) e acquisire per ciò solo le qualifiche di ente del terzo settore e di società di mutuo soccorso.

Discorso diverso, invece, per le società di mutuo soccorso già iscritte nel Registro delle imprese, che rientrino nei limiti dimensionali citati, e che potranno cancellarsi dal Registro delle imprese e optare per la sola iscrizione nella sezione «società di mutuo soccorso» del Runts.

Per quanto concerne, infine, le società di mutuo soccorso più strutturate, che superano i criteri di cui all’articolo 44 del Codice, sussiste un obbligo di iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese, così come già previsto dal Dl 179/2012.

 

 

Pubblicato su Il Sole 24 Ore il 15 Settembre 2022

A cura di Antonio Frediani e Gabriele Sepio

Se sotto il profilo fiscale l’intervento del Dl Semplificazioni scioglie il nodo legato al regime applicabile alle società di mutuo soccorso, resta tuttavia da chiarire un importante aspetto che riguarda la rendicontazione delle attività svolte da tali realtà.

Su tale aspetto, seppur il ministero del Lavoro con la nota 5941/2022, abbia affrontato le principali problematiche operative legate al deposito del bilancio d’esercizio e all’obbligo di adozione dei nuovi schemi (Dm del 5 marzo 2020), mancano ancora specifiche indicazioni per le società di mutuo soccorso. Resta, quindi, ancora aperta la questione legata alle corrette modalità di redazione del bilancio.

Se per le società di piccole dimensioni non sembrerebbero porsi particolari problematiche, per quelle di grandi dimensioni la questione rimane irrisolta.

Le prime, infatti, in quanto iscritte nella sola sezione del Runts dedicata alle società di mutuo soccorso, a rigore dovrebbero predisporre i propri bilanci in linea con le previsioni contenute nel Dm 5 marzo 2020.

In caso di entrate/ricavi superiori a 220mila euro, il relativo bilancio, seguendo il principio di competenza economica, dovrà essere costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Al contrario, qualora ricavi, vendite, proventi o entrate comunque non superino i 220mila euro nella predisposizione del bilancio d’esercizio si potrà ricorrere al rendiconto di cassa.

Un discorso diverso riguarda le società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni e che, in quanto tali, sono tenute a iscriversi nella sezione speciale «imprese sociali» presso il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio. Per tali realtà resta da sciogliere il nodo legato all’adozione degli schemi di bilancio previsti dal Codice del terzo settore, tenuto conto che il Dm 6 marzo 2013, in tema di rendicontazione, richiede alle società di mutuo soccorso di adottare i modelli previsti per le imprese sociali.

Realtà per le quali la riforma del terzo settore rinvia, ai fini della predisposizione del proprio bilancio d’esercizio, alle disposizioni del Codice civile (articolo 13, comma 5 Cts). Una previsione questa che porterebbe a ritenere che le società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni dovrebbero adottare – ai fini del bilancio – i principi dettati dalla direttiva comunitaria 78/660/Cee del 25 luglio 1978 (cosiddetta quarta direttiva).

D’altro canto, però, non può non evidenziarsi come le società di mutuo soccorso – seppur iscritte nel Registro imprese – non siano di fatto imprese sociali. L’attività che le società di mutuo soccorso esercitano non può infatti considerarsi svolta in forma di impresa commerciale in quanto i servizi resi sono rivolti ai soli associati e familiari e non all’intero mercato.

Ragionando in questo senso, quindi, anche le società di grandi dimensioni sarebbero tenute ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal Dm 5 marzo 2020 allineandosi anche all’Oic 35.

Un nodo questo dirimente e su cui si attendono chiarimenti da parte del ministero.

 

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