Pubblicato su il Sole 24 Ore 15 Settembre 2022
A cura di Antonio Frediani e Gabriele Sepio
Se sotto il profilo fiscale l’intervento del Dl Semplificazioni scioglie il nodo legato al regime applicabile alle società di mutuo soccorso, resta tuttavia da chiarire un importante aspetto che riguarda la rendicontazione delle attività svolte da tali realtà.
Su tale aspetto, seppur il ministero del Lavoro con la nota 5941/2022, abbia affrontato le principali problematiche operative legate al deposito del bilancio d’esercizio e all’obbligo di adozione dei nuovi schemi (Dm del 5 marzo 2020), mancano ancora specifiche indicazioni per le società di mutuo soccorso. Resta, quindi, ancora aperta la questione legata alle corrette modalità di redazione del bilancio.
Se per le società di piccole dimensioni non sembrerebbero porsi particolari problematiche, per quelle di grandi dimensioni la questione rimane irrisolta.
Le prime, infatti, in quanto iscritte nella sola sezione del Runts dedicata alle società di mutuo soccorso, a rigore dovrebbero predisporre i propri bilanci in linea con le previsioni contenute nel Dm 5 marzo 2020.
In caso di entrate/ricavi superiori a 220mila euro, il relativo bilancio, seguendo il principio di competenza economica, dovrà essere costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Al contrario, qualora ricavi, vendite, proventi o entrate comunque non superino i 220mila euro nella predisposizione del bilancio d’esercizio si potrà ricorrere al rendiconto di cassa.
Un discorso diverso riguarda le società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni e che, in quanto tali, sono tenute a iscriversi nella sezione speciale «imprese sociali» presso il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio. Per tali realtà resta da sciogliere il nodo legato all’adozione degli schemi di bilancio previsti dal Codice del terzo settore, tenuto conto che il Dm 6 marzo 2013, in tema di rendicontazione, richiede alle società di mutuo soccorso di adottare i modelli previsti per le imprese sociali.
Realtà per le quali la riforma del terzo settore rinvia, ai fini della predisposizione del proprio bilancio d’esercizio, alle disposizioni del Codice civile (articolo 13, comma 5 Cts). Una previsione questa che porterebbe a ritenere che le società di mutuo soccorso di maggiori dimensioni dovrebbero adottare – ai fini del bilancio – i principi dettati dalla direttiva comunitaria 78/660/Cee del 25 luglio 1978 (cosiddetta quarta direttiva).
D’altro canto, però, non può non evidenziarsi come le società di mutuo soccorso – seppur iscritte nel Registro imprese – non siano di fatto imprese sociali. L’attività che le società di mutuo soccorso esercitano non può infatti considerarsi svolta in forma di impresa commerciale in quanto i servizi resi sono rivolti ai soli associati e familiari e non all’intero mercato.
Ragionando in questo senso, quindi, anche le società di grandi dimensioni sarebbero tenute ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal Dm 5 marzo 2020 allineandosi anche all’Oic 35.
Un nodo questo dirimente e su cui si attendono chiarimenti da parte del ministero.