Il rimborso spese prefissato trasforma i volontari in subordinati

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore giovedì 7 Ottobre 2021

A cura di Gabriele Sepio

Spontaneità e gratuità del volontariato come requisiti essenziali per evitare la riqualificazione come lavoro subordinato. Con due recenti sentenze (cfr. sent. n. 1820/2020 e 3209/2021) la Corte di Appello di Roma interviene sulla delicata questione relativa all’effettivo inquadramento dei volontari nel contesto associativo.

La Corte di Appello di Roma (sent. n. 3209/2021) fissa in maniera ben precisa i criteri utili a distinguere le ipotesi in cui dietro la figura del volontario si nasconde quella del lavoratore. Più nello specifico, i giudici di merito, vengono chiamati ad accertare l’eventuale natura subordinata del rapporto intercorso con un ente non profit nella veste di volontario. In particolare, la controversia muove dall’analisi delle modalità con cui l’attività viene svolta (i.e. turni prestabiliti, remunerazione fissa) risultando necessario, ai fini di un’eventuale riqualificazione del rapporto, valutare il caso concreto per comprendere se sussistano effettivamente i tratti tipici della figura del volontario o meno. A ben vedere, infatti, l’esclusivo apporto del “presunto volontario” nel complessivo svolgimento dell’attività istituzionale senza alcuna turnazione così come le somme percepite a titolo di “rimborso spese” già prefissate dall’ente, propendono per non qualificare l’attività resa volontariato ma piuttosto come lavoro subordinato. Infatti, per poter affermare che l’attività sia svolta da parte di un volontario è necessario, così come previsto dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore e CTS), che questo presti la propria opera a favore della collettività a titolo personale, spontaneo e gratuito, con il solo diritto a vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Con la conseguenza che, come possibili fattori per la riqualificazione del rapporto, stante le peculiarità che caratterizzano tale figura, potrà essere valutata l’assenza di una turnazione tra soggetti nello svolgimento dell’attività di interesse generale o l’unilateralità nella corresponsione di un rimborso spese. Un aspetto quest’ultimo incompatibile con la figura del volontario che non può percepire un rimborso di tipo forfettario o che non sia in alcun modo avvalorato da documentazione idonea a verificare l’effettivo svolgimento dell’attività da parte di quest’ultimo. E proprio la gratuità della prestazione diventa un elemento da valutare ai fini del discrimen tra lavoro subordinato e volontario. Una figura quest’ultima che, come previsto dal Codice del Terzo settore, è pensata per essere incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui quest’ultimo è socio o tramite il quale svolge la propria attività (art. 17, comma 5, CTS). Con la conseguenza che laddove manchino sia l’elemento della spontaneità che quello della gratuità il rapporto di lavoro subordinato dissimulato da uno di volontariato non seguirà le regole dettate dal Dlgs. n. 117/2017 per tale figura ma la normale disciplina giuslavoristica. Del resto la ratio sottesa alla previsione che regolamenta il volontario è collegata alla necessità di qualificare come tale unicamente chi sceglie di fornire la propria prestazione a titolo gratuito, senza alcun vincolo obbligatorio o di altro genere; tutelando anche il lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle peculiari caratteristiche dell’azione volontaria. In questo contesto, quindi, gli enti non profit dovranno porre particolare attenzione alle modalità con cui intendono impiegare i propri volontari all’interno della struttura senza che si configurino i tratti peculiari del rapporto di lavoro subordinato (i.e. svolgimento di precise mansioni, orari prestabiliti).

 

 

 

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