Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore venerdì 5 Agosto 2022
A cura di Gianpaolo Sbaraglia, Gabriele Sepio
Novità in arrivo per il welfare aziendale che si estende anche alle utenze domestiche. Questo è quanto emerge dalla bozza del D.L. “Aiuti bis” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che all’art. 11 dispone il raddoppio dell’esenzione annua per i fringe benefit assegnati ai dipendenti. Questi ultimi passano, dunque, da 258,23 a 516,46 euro includendo, per la prima volta, anche le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dagli stessi. Vediamo più nel dettaglio le novità apportate dal decreto legge. La disposizione stabilisce che, per il 2022, sono esenti dal reddito di lavoro dipendente i beni e i servizi attribuiti dal datore di lavoro a ciascun lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dallo stesso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 516,46 annui. Con la novità in esame, dunque, trovano ingresso nell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR anche le somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore, per il pagamento di utenze domestiche dei lavoratori dipendenti. Va detto, infatti, che prima della modifica i fringe benefit ricomprendevano nel regime di esenzione solo i “beni ceduti” e “servizi prestati” (Circ. n. 28/2016) senza alcun riferimento alle somme di denaro.
Dal lato del datore di lavoro il costo sostenuto per l’assegnazione dei fringe benefit e per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche è integralmente deducibile dal reddito. Tuttavia si ritiene che, in merito all’anticipo o al rimborso delle spese relative alle utenze domestiche, al fine di applicare l’esenzione come sostituto d’imposta, il datore dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme erogate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato.
Tenendo conto delle caratteristiche dei piani di welfare si ritiene inoltre che, a seguito della novità in esame, si debbano considerare diversi scenari con effetti sul piano operativo. Attribuzione dei benefit su base volontaria e senza la forma scritta, nel corso del 2022. In tal caso il datore di lavoro può procedere ad assegnare i medesimi avvalendosi della nuova esenzione, senza alcun tipo di formalità. Attribuzione dei benefit in base ad un piano di welfare aziendale introdotto con un contratto di secondo livello o regolamento aziendale. In questo caso due sono gli scenari possibili. Qualora nel piano sia stato attribuito un valore nominale annuo spettante a ciascun dipendente per i servizi welfare, si ritiene che non debba essere apportata alcuna modifica. Diverso il caso se tali servizi sono puntualmente indicati nel piano con esclusione di assegnazione dei fringe benefit di cui al comma 3 dell’art. 51. In questa circostanza per poter consentire al lavoratore di fruire dei fringe benefit “potenziati” sarà necessario procedere ad una revisione del piano.
Dal lato dei beneficiari va precisato che l’esenzione è rivolta ai “lavoratori dipendenti”: dunque, soltanto i lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.), a tempo indeterminato o determinato. Sarebbero escluse le altre forme contrattuali come, ad esempio, i contratti a progetto, titolari, cioè, di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. L’esenzione si applica anche quando i fringe benefit sono assegnati attraverso voucher. Tuttavia nel caso di specie per l’anticipo o il rimborso delle spese per le utenze domestiche, a rigore, non si potrà ricorrere ai voucher dal momento che questi costituiscono una modalità di erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi e non anche di somme di denaro.
Sotto il profilo temporale, la misura trova applicazione limitatamente al periodo d’imposta 2022 e potranno essere assegnati secondo il principio della “cassa allargata” e , dunque, entro il 12 gennaio del 2023. In assenza di un espresso divieto, il nuovo raddoppio dell’esenzione inoltre può ritenersi cumulabile con il bonus carburante (art. 2, D.L. n. 21/2022), esente, per l’anno 2022, nel limite di euro 200 per lavoratore (Circ. 27/2022).
La misura | Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 516,46. |
Effetti per il datore di lavoro | Il benefit può essere assegnato dal datore volontariamente o in applicazione del contratto collettivo o del regolamento aziendale. A prescindere dalle modalità di erogazione, il costo sostenuto è sempre integralmente deducibile dal reddito del datore. In caso di anticipazione o rimborso delle somme utilizzate dal dipendente per il pagamento delle utenze, si ritiene che l’esenzione si applichi purchè il datore acquisisca e conservi idonea documentazione attestante il sostenimento delle spese. Salvo preclusioni specifiche, le novità in commento non incidono sugli attuali piani di welfare. |
Effetti per i beneficiari | La nuova esenzione è rivolta ai lavoratori dipendenti. Sono inclusi quindi solo i lavoratori subordinati. Secondo il principio di cassa allargata, i beni e i servizi potranno essere assegnati entro il 12 gennaio del 2023. Se i fringe benefit sono attribuiti con voucher, a rilevare è il momento di assegnazione dello stesso e non di utilizzo. La nuova esenzione è cumulabile con il bonus carburante (esenti fino a euro 200). Pertanto i bonus “potenziati” consentono un beneficio per il lavoratore fino a euro 716,46. |