Articolo pubblicato su MT+ Fisco, Il Sole 24 Ore, giovedì 15 Luglio 2021
A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
Risposta n. 475 dell’Agenzia delle Entrate. Per la Fondazione che assume la qualifica di impresa sociale niente esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie. Una Fondazione ONLUS che opera nel settore socio-sanitario chiede di poter continuare a fruire dell’esenzione di cui all’art. 10, co. 1, n. 27 ter del D.P.R. 633/1972, atteso che con la piena operatività della Riforma, il riferimento alle ONLUS sarà sostituito con quello di “enti del Terzo settore (ETS) di natura non commerciale” escludendo di fatto le imprese sociali.
Il Codice del Terzo settore (CTS), infatti, interviene nella riformulazione delle categorie di enti non profit che possono fruire dei particolari regimi di esenzione previsti dall’art. 10, comma 1, nn. 15), 19) 20) e 27 ter sostituendo la parola “ONLUS” con quella di ETS non commerciale. Una modifica questa – operativa dopo l’autorizzazione UE sui nuovi regimi fiscali.
Più nello specifico, il soggetto istante si interroga sulla possibilità, laddove decida di assumere la qualifica di impresa sociale di poter continuare a beneficiare del regime di favore rientrando tra gli “enti aventi finalità assistenziale sociale”.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la Fondazione in quanto impresa sociale non potrà continuare a beneficiare del regime di esenzione poiché l’impresa sociale assume natura commerciale.
Una posizione quella assunta dall’Agenzia delle Entrate piuttosto stringente. Ai fini dell’assegnazione o meno del regime di esenzione IVA non dovrà essere valutata la sola natura non commerciale dell’ente ma anche l’attività in concreto svolta: vale a dire se caratterizzata da finalità tipicamente di assistenza sociale. Un requisito diverso ed ulteriore avvalorato anche dalla Corte di giustizia (sentenza 26 maggio 2005, causa C-498/03) che fa rientrare nella categoria degli “enti aventi carattere di assistenza sociale” anche quelli che perseguono finalità di lucro e che consentirebbe anche alle imprese sociali, di continuare a beneficiare del regime di esenzione IVA.