
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore mercoledì 6 Ottobre 2021
A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
Pubblicate le linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, utenti e stakeholder nelle imprese sociali. Con il Decreto del Ministero del Lavoro del 7 settembre scorso, si aggiunge un tassello importante per attuare il modello partecipativo disegnato dalla riforma del terzo settore per questo tipo di enti. Il documento individua, dunque, le forme più adeguate di coinvolgimento intese come meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione idonei ad esercitare un’influenza su determinate decisioni imprenditoriali (art. 11 del D.lgs. 112/2017).
In particolare, bisognerà prevedere delle forme di coinvolgimento che anzitutto si caratterizzino per mettere a disposizione con cadenza almeno annuale (o ogni qualvolta si verifichino eventi tali da determinare variazioni) le informazioni sull’andamento effettivo e prevedibile dell’attività dell’impresa, sulla qualità e natura dei servizi. In particolare, il decreto ministeriale prevede che l’informazione dovrà essere effettuata con modalità in grado di permettere a lavoratori, rappresentanze sindacali, utenti, e stakeholders di procedere ad un esame approfondito di tutte le notizie fornite consentendo agli stessi, di poter formulare pareri non vincolanti all’organo amministrativo. Informazioni, quelle rese dall’impresa sociale, che dovranno essere disponibili sia presso la sede legale che attraverso strumenti telematici idonei ad assicurare un accesso libero ed incondizionato. Inoltre è prevista una ulteriore forma di coinvolgimento, rappresentata dalla consultazione la quale dovrà rispondere a due precisi criteri: regolarità ed effettività. Una modalità questa che potrà trovare negli statuti e nei regolamenti diverse declinazioni come nel caso della costituzione di comitati o di assemblee rappresentative dei lavoratori attraverso cui affidare diversi compiti quali:
(i) esprimere pareri sulle materie oggetto di informazioni;
(ii) nominare un rappresentante per partecipare all’organo assembleare o nell’organo direttivo.
A tal proposito, infatti, le imprese sociali di maggiori dimensioni che superano due dei limiti economici dell’art. 2435-bis c.c. ridotti della metà (ovvero totale dell’attivo dello stato patrimoniale 2.200.000 euro; ricavi 8.800.000 euro; 25 dipendenti occupati in media nell’esercizio) dovranno prevedere la nomina da parte dei lavoratori di un componente dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo. Modalità di coinvolgimento queste, per ragioni di trasparenza, necessiteranno di essere riportate nel bilancio sociale.