Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore
A cura di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a consulenza giuridica 10/2021, ha chiarito che il voucher sostitutivo dei viaggi di istruzione annullato a causa del Covid-19 non sconta l’Iva. I viaggi di istruzione sono stati impediti dai decreti emergenziali per evitare la diffusione del contagio. La stessa norma aveva previsto l’opzione per il viaggiatore di recedere dal contratto e di richiedere alle agenzie di viaggio il rimborso anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo spendibile successivamente. Nel caso prospettato l’istante, in rappresentanza di alcune agenzie, chiedeva il corretto trattamento Iva in caso di annullamento dei viaggi e di contestuale emissione del voucher a titolo di rimborso in favore delle istituzioni scolastiche. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’agenzia di viaggio ha la facoltà di emettere una nota di variazione nei confronti della scuola. Sul voucher, invece, viene applicata la disciplina Iva dei buoni-corrispettivo la cui disciplina cambia a seconda si tratti di buono monouso o multiuso. In questo caso il buono è multiuso poichè non contiene dettagli sul viaggio.