Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore giovedì 14 Luglio 2022
A cura di Andrea Mancino e Gabriele Sepio
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LA DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI APRE LE PORTE ALLE COOPERATIVE
Riforma dello Sport, arriva il via libera del Consiglio dei Ministri sul decreto “correttivo”. Diverse le novità che emergono dal provvedimento, approvato lo scorso 7 luglio, con cui si modifica il Dlgs 36/2021, avente ad oggetto la disciplina degli enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e il lavoro sportivo (vedi articolo nella pagina). Il correttivo integra opportunamente l’elenco delle forme giuridiche che possono assumere gli enti sportivi dilettantistici inserendo le cooperative di cui al libro V, titolo VI del codice civile, incomprensibilmente estromesse nel testo originario ed aggiungendo quelle previste dal Codice del Terzo settore. Potrebbero rientrare, dunque, nel novero degli enti sportivi anche le fondazioni. Tuttavia manca nel decreto qualsiasi forma di raccordo con tale forma giuridica che rischierebbe di essere esclusa dalla maggior parte delle misure destinate , invece, ad enti associativi o societari. Il rapporto tra Sport e Terzo settore si rafforza, posto che per gli enti sportivi viene confermato lo svolgimento in forma prevalente della organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica fatta eccezione per quelle realtà sportive che scelgono la doppia qualifica entrando anche nel Terzo settore. In questo caso si ampliano le maglie delle attività considerate istituzionali con un certo vantaggio competitivo considerando che il decreto introduce dei limiti specifici allo svolgimento delle attività commerciali c.d. diverse. Proprio con riferimento a questa tipologia di attività, in attesa del decreto che detta criteri per lo svolgimento, il correttivo prevede che potranno essere eserciate solo se strettamente connesse a quelle istituzionali
Un concetto già noto al mondo sportivo posto che la principale agevolazione IRES e IVA prevista (di cui alla L. 398/91) trova applicazione limitatamente alle prestazioni commerciali connesse agli scopi istituzionali (art. 9, co. 1 DPR 544/99).Tuttavia a differenza dell’ipotesi considerata dalle norme fiscali in questo caso l’introduzione del limite della connessione inciderebbe sul piano civilistico. Con la conseguenza che sembrerebbe precluso agli enti sportivi, non dotati contestualmente anche della qualifica di terzo settore, svolgere attività non connesse a quelle CONI, pena la cancellazione dal Registro sportivo. Il correttivo inoltre considera sempre attività sportiva principale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione
Scompare poi la controversa figura dell’amatore che aveva comprensibilmente generato non poche perplessità ponendosi come figura ibrida tra lavoratore e volontario con possibilità di percepire compensi occasionali e rimborsi forfettari nei limiti dell’art. 69 del TUIR. Questa scelta va salutata con favore anche nella prospettiva di un allineamento al regime del volontario previsto dal sistema del Terzo settore. Tuttavia, sotto questo punto di vista, il volontario sportivo potrà contare solo su rimborsi spesa analitici, ma non sul rilascio di un’autocertificazione attestante le spese sostenute. Una semplificazione prevista invece dal Codice del terzo settore. Infine viene finalmente regolamentata la questione dei premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive che rientrano correttamente nell’art. 30, comma 2, del DPR 600/73 ai fini della applicazione della ritenuta.