Pubblicato su Il Sole 24 Ore il 17 Novembre 2022
A cura di Michele de Tavonatti, Matteo Pozzoli e Gabriele Sepio

L’ente è diffidato solo se supera l’ulteriore termine per il deposito
Dal ministero del lavoro arrivano le prime indicazioni per gli Uffici Runts in caso di enti trasmigrati. Come noto, infatti, per Odv e Aps che hanno ottenuto l’iscrizione a conclusione del procedimento di verifica o per silenzio assenso, si apre la fase di integrazione documentale e di deposito del bilancio 2021 nei 90 giorni successivi all’iscrizione in linea con l’orientamento di prassi (nota 5941 del 2022). Un termine questo che, come si legge nel documento del ministero del Lavoro, non dovrà considerarsi perentorio. Gli uffici del Runts, a seguito dei controlli, potranno diffidare gli enti inadempienti assegnando un termine ulteriore entro il quale adempiervi, trascorso il quale in assenza di valide giustificazioni l’ente sarà cancellato dal Registro.
Discorso diverso, nel caso in cui, l’ente provveda al deposito dei documenti oltre il termine assegnato. In questa ipotesi, il ministero del Lavoro fornisce agli uffici del Runts l’indicazione di non procedere a contestare o sanzionare il ritardo con la cancellazione dal Registro nel caso in cui, al momento della presa in carico della posizione dell’ente, le informazioni e i documenti richiesti siano comunque presenti a sistema seppur presentati oltre il termine. Importanti indicazioni, arrivano anche sul fronte dei controlli che gli Uffici, in questa fase di popolamento iniziale del Registro, dovranno porre in essere sui bilanci depositati da Odv e Aps trasmigrate o Onlus che, pur in vigenza della rispettiva anagrafe, si siano comunque iscritte al Runts.
In questo caso, sarà cura degli uffici verificare che gli Ets abbiano già adottato gli schemi di bilancio previsti dal decreto ministeriale (Dm 39/2020). Un adempimento a cui Onlus, Odv e Aps sono tenute già con riferimento al bilancio d’esercizio 2021. Sempre per le realtà trasmigrate, il controllo, inoltre, avrà ad oggetto anche la verifica del superamento o meno dei limiti previsti dall’articolo 13, comma 2, Cts per gli enti che hanno adottato il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Vale a dire che l’ufficio del Runts dovrà verificare se l’Ets abbia correttamente adottato il modello semplificato, ossia se l’adozione di tale rendiconto sia avvenuta in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro. Infine, laddove nel bilancio/rendiconto per cassa dovessero risultare raccolte fondi occasionali si renderà, altresì, necessaria una verifica della presenza dei relativi rendiconti che però, come precisato dal ministero del Lavoro, dovranno essere conformi allo schema fornito dalle linee guida solo a partire dall’esercizio 2022. Chiarimenti, quelli resi con la nota pubblicata lo scorso 15 novembre, che servono ad indirizzare non solo le realtà trasmigrate ma anche i professionisti che le stanno accompagnando in questa di fase di accesso nel Runts.