Articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore giovedì 23 Giugno 2022
L’accesso al Registro di bande e cori assicura regole fiscali agevolate
A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
Cori, bande e associazioni musicali alla prova dell’accesso nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Un mondo quello bandistico italiano che si caratterizza per essere molto numeroso ed estremamente eterogeneo e che, in considerazione dell’operatività del RUNTS, ha visto già alcune delle sue realtà intraprendere un processo di adeguamento dei propri statuti al Codice del Terzo settore (CTS).
Restano, tuttavia, alcune questioni ancora aperte ed equivoci da superare che riguardano il corretto inquadramento di tali enti nel contesto della Riforma nonché sul regime di tassazione applicabile. Sicuramente non può non evidenziarsi come per associazioni bandistiche e corali la valutazione di accesso nel RUNTS abbia un ruolo rilevante soprattutto se si guarda all’aspetto fiscale. Una volta che sarà intervenuta la Commissione europea sui nuovi regimi fiscali previsti dal CTS, per tali enti verrà definitivamente meno la possibilità di fruire degli attuali benefici fiscali. Si pensi, ad esempio, al regime previsto dall’art. 148, comma 3 TUIR che, ai fini IRES decommercializza i corrispettivi specifici percepiti da tali enti, nonché al regime opzionale di cui alla L. 398/1991 che consente, ai fini IRES, di determinare i ricavi con un coefficiente forfetario del 3% e, ai fini IVA, di beneficiare di una detrazione pari al 50% sulle sponsorizzazioni.
Questo significa, quindi, che tali realtà – laddove scelgano di rimanere al di fuori del Registro – perderanno non solo l’accesso al regime forfettario ma saranno tenute ad assoggettare a tassazione le quote supplementari versate dagli associati per le attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a corsi o eventi. Una scelta quella dell’accesso al RUNTS, dunque, che diventa una opportunità da valutare attentamente anche alla luce delle novità introdotte all’art. 4 del Decreto IVA. Per gli enti diversi da organizzazioni di volontariato (ODV) e associazione di promozione sociale (APS), infatti, a partire dal 1 gennaio 2024 le operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari nei confronti di soci, associati e partecipanti saranno attratte nel campo di applicazione IVA, seppur in regime di esenzione.
Conseguenze, queste, che potrebbero spingere bande e cori, non ancora in possesso della qualifica APS, a richiedere l’iscrizione nel RUNTS nell’apposita sezione dedicata a tali enti. A ben vedere, infatti, tale scelta potrà consentire di accedere ad un sistema di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili in grado di garantire a bande musicali e cori di mantenere la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati, riproposta nel Codice del Terzo settore all’art. 85 e optare per il regime forfetario previsto dall’articolo 86 CTS.
Un regime, quest’ultimo, che consente agli enti dotati di tale qualifica con ricavi annui non inferiori a 130 mila di determinare il reddito di impresa in via forfettaria con applicazione di un coefficiente di redditività del 3%. In questo contesto, quindi, i proventi relativi alle attività commerciali (i.e. somministrazione di alimenti e bevande nel corso di un evento spettacolistico) che rientreranno nell’alveo delle attività diverse (art. 6 del CTS) potranno essere eventualmente tassati ai fini IRES con il regime di cui all’art. 86, con esonero dal versamento dell’IVA (in analogia con il regime forfetario per contribuenti minori, L. n. 190/2014).
Ulteriori benefici derivanti dall’accesso al RUNTS, potranno registrarsi sul fronte delle imposte indirette, dando la possibilità a bande musicale e cori di beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 82 del CTS, come, ad esempio, l’esenzione dalle imposte di successione/donazione e ipocatastali per i trasferimenti a titolo gratuito e l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso. Per chi sceglie, invece, di accedere come APS sarà prevista per di più un’esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività non commerciale (art. 85, comma 7 CTS).
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Compensi per i direttori, resta il vantaggio
A cura di Olga Pirone e Gabriele Sepio
Al pari di associazioni sportive dilettantistiche (ASD), anche per cori, bande musicali e filodrammatiche, l’accesso al Terzo settore non determina il venir meno dell’esenzione dal reddito imponibile dei compensi previsti dell’art. 69, comma 2, TUIR. A ben vedere, infatti, in assenza di una previsione contraria al Codice del Terzo settore, nel caso in cui i sodalizi musicali e filodrammatici, si qualifichino come enti del Terzo settore, i direttori e collaboratori artistici dilettantistici potranno continuare a percepire compensi con le modalità previste dall’art. 67 TUIR, lett. m).
Una disposizione quest’ultima che, così come nel settore sportivo dilettantistico, prevede che i compensi percepiti da direttori artistici, collaboratori tecnici dei cori, bande musicali e filodrammatiche costituiscano redditi diversi nella misura in cui la prestazione eseguita a favore del sodalizio non sia espressione di un’attività professionale. In questo contesto, quindi, rientrerebbero nel novero dell’agevolazione i direttori artistici, scenografi, costumisti, addetti al montaggio e smontaggio della scenografia etc. Vale a dire, come precisato anche dalla prassi, solo coloro che a vario titolo collaborano a livello tecnico alla realizzazione delle manifestazioni spettacolistiche e a patto che i loro servizi abbiano natura non professionale (cfr. Ris. n. 74/E del 2005). Una disciplina quella prevista dall’art. 67 del TUIR, che è stata finora foriera di equivoci ma che, a differenza di quanto si pensi, non risulta incompatibile con le norme in tema di lavoro e volontariato. Vale la pena segnalare che ai sensi degli artt. 8 e 16 del CTS, il compenso per i lavoratori non può scendere al di sotto né superare del 40% quanto previsto dal CCNL. Ebbene, la maggior parte dei contratti collettivi che si occupano di enti del terzo settore contengono un espresso richiamo all’art. 67 del TUIR.
Per di più, tale tipologia di collaborazione dovrebbero esulare dal rapporto tra volontari e lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 36 del CTS. Un rapporto che prevede la possibilità per le APS di impiegare lavoratori in misura pari al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e, che come precisato dal Ministero del Lavoro (nota n. 18244/2021), è limitato al computo ai soggetti dotati di una posizione previdenziale. Vale a dire ai lavoratori dipendenti e ai parasubordinati, tenendo conto della maggior stabilità e continuità dei rapporti che li riguardano, con esclusione pertanto dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.