Lavoro sportivo, denunce individuali trasmissibili tramite il registro Rasd

Con la circolare 88/2023 dell’Inps, pubblicata lo scorso 31 ottobre, arrivano importanti indicazioni sulla prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 36/2021 in materia di lavoro sportivo. Un tema piuttosto caldo per gli operatori, alle prese con le nuove procedure su cui stanno arrivando chiarimenti non sempre coordinati tra loro.

La circolare conferma prima di tutto la possibilità per tutti gli enti sportivi di adempiere agli obblighi di comunicazione al centro per l’impiego e di trasmissione delle denunce individuali Uniemens attraverso il nuovo registro delle attività sportive (Rasd). Questo dovrebbe valere a superare le controverse indicazioni contenute nella recente nota 460/2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, invece, ha previsto la sospensione della modalità di comunicazione “semplificata” attraverso il registro a partire dal 27 ottobre in attesa della implementazione dello stesso.

La circolare conferma inoltre che la soglia di esenzione di 5mila euro ai fini previdenziali si calcola considerando solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023, escludendo quelli erogati nel periodo precedente. Pertanto, il collaboratore dovrà rilasciare autocertificazione per i compensi percepiti anche da altri soggetti, ivi inclusi quelli a titolo di lavoro autonomo occasionale, al fine di determinare la soglia di esenzione. L’obbligo di applicare e versare i contributi previdenziali ricadrà sul committente, tenuto a corrispondere gli importi eccedenti la soglia di esenzione.

Chiarito anche che per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi stipulati con più enti il requisito delle 24 ore settimanali non è cumulativo, ma si applica per ciascun committente. Resta il fatto che le 24 ore non rappresentano una media su base annuale e, dunque, un limite non sempre agevole da rispettare per quelle attività concentrate in un limitato periodo dell’anno.

Indicazioni arrivano dall’Inps anche sugli obblighi di versamento e comunicazione e relativi termini.Per i rapporti di collaborazione sportiva gli adempimenti potranno essere effettuati entro il 31 dicembre, mentre i versamenti dei contributi relativi ai compensi erogati da luglio a settembre potranno essere effettuati entro il 16 dicembre, restando fissata al 16 novembre la scadenza dei contributi relativi ai compensi corrisposti nel mese di ottobre.

Per i collaboratori amministrativo gestionali sarà necessario applicare l’aliquota ordinaria del 33% sui compensi erogati nei mesi di luglio e agosto, in quanto l’aliquota ridotta (24 o 25%) è applicabile solo dal mese di settembre, data di entrata in vigore dell’ultimo decreto correttivo

Infine, si evidenzia che la circolare ha definitivamente chiarito che i rapporti di lavoro autonomo in ambito sportivo possono essere oggetto di contratti di lavoro autonomo occasionale. Questa precisazione assume notevole importanza per lo sport dilettantistico in quanto consente di dare il corretto inquadramento ai molteplici rapporti di collaborazione esistenti nel mondo sportivo aventi natura occasionale.

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