
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore mercoledì 23 Febbraio 2022
A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SDD): la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale nella sola parte in cui la norma non prevede la ripartizione delle risorse d’intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome.
Questo quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 40 pubblicata lo scorso gennaio che ha visto intervenire i giudici costituzionali su una delle misure introdotte durante l’emergenza Covid dall’art. 3 del D.L. n. 137/2020 per far fronte all’interruzione delle attività sportive di ASD e SSD nel periodo di maggiori restrizioni che ha interessato il nostro Paese.
Due i motivi addotti dalla Regione Campania a sostegno della incostituzionalità della norma in esame. In particolare, secondo il ricorrente tale disposizione avrebbe violato i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale, sanciti dall’art. 3 Cost., subordinando l’erogazione del contributo alla sola circostanza che la cessazione o la riduzione dell’attività di ASD e SSD fosse determinata da provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive senza tener conto di quelli regionali ancor più restrittivi. Questione questa valutata inammissibile.
Diverso l’esito invece sul secondo motivo relativo alla violazione degli artt. 117, c. 3, 118, 119 e 120 Cost. Contestata infatti non è la caducazione del fondo ma il fatto che l’ordinamento sportivo sia una materia in cui Stato e Regione hanno competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma Cost) che avrebbe richiesto un’intesa tra le parti ai fini della ripartizione dei fondi, Per di più viene evidenziato da parte della Consulta come in realtà la ripartizione delle risorse stanziate per il Fondo non possa ritenersi di competenza statale neppur inquadrando l’intervento nell’ambito della perequazione finanziaria. Come evidenziato, il Fondo unico ha carattere di universalità in quanto la misura riguarderebbe l’intero territorio nazionale e non frazioni dello stesso dove si manifestino speciali esigenze perequative.
Sulla base di tali presupposti, quindi, la Consulta ha ritenuto fondata la questione sollevata dalla Regione Campania con una sentenza additiva che non travolge i ristori già assegnati all’ente. La decisione in particolare interviene sulla violazione costituzionale imponendo l’intesa tra Stato e Conferenza Stato Regioni in modo che il riparto del fondo avvenga in forma concertata.
Sotto il profilo formale viene dunque dichiarata illeggittima è la sola parte dell’art. 3, comma 2, del D.l. 137/2020 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome