Manager del terzo settore, possibili compensi più alti

Lavoro nel Terzo settore a maglie “larghe” sul fronte dei limiti retributivi per le realtà iscritte nel Registro unico. Le novità, inserite nella conversione in legge del Dl Lavoro, consentono di ridefinire i parametri previsti dagli articoli 8 e 16 del Dlgs 117/2017 che introducono precisi limiti per le realtà del Terzo settore (Ets).

Nel dettaglio, l’articolo 8 del Cts prevede che i lavoratori subordinati o autonomi non possano ricevere retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 51 del Dlgs 81/2015). Limite da rispettare per non cadere in una presunzione di distribuzione indiretta di utili – pena la cancellazione dal Registro – e che prima della modifica consentiva la deroga solo per alcune attività di interesse generale quali interventi sanitari, formazione universitaria/post-universitaria e ricerca scientifica (articolo 5, lettere b), g), e h). Accanto a ciò l’articolo 16 del Cts, invece, detta un ulteriore vincolo ai fini retributivi rappresentato dalla necessità di contenere le differenze retributive tra i dipendenti all’interno di un rapporto uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

Ma cosa cambia con il Dl Lavoro? Con la modifica introdotta dall’articolo 29 si consente agli Ets di superare il limite del 40% non solo nelle specifiche ipotesi in precedenza richiamate dall’originaria formulazione, ma anche in tutti quei settori di interesse generale contemplati dall’articolo 5 del Cts.

Ciò a patto che vi siano comprovate esigenze da parte dell’ente di acquisire specifiche competenze per lo svolgimento delle attività istituzionali. Si supera, in questo modo, anche l’originaria impostazione della normativa Onlus ripresa dal Codice del Terzo settore che faceva riferimento al limite retributivo del 20% (anziché del 40%) ma pur sempre limitata ai settori della ricerca scientifica, universitaria/post universitaria e sanitaria.

La modifica del Dl Lavoro senz’altro viene accolta in maniera positiva in quanto consente di valorizzare le competenze professionali nel Terzo settore garantendo agli Ets di reperire risorse umane a cui riconoscere retribuzioni più alte rispetto ai limiti inizialmente previsti dal Cts. A ciò si aggiunge anche la modifica introdotta all’articolo 16 del Cts che innalza la differenza retributiva passando dal rapporto uno a otto a uno a dodici in presenza delle comprovate esigenze di acquisire specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale. In altri termini, al ricorrere di tali requisiti, quanto al tetto dei compensi l’Ets potrà derogare al limite retributivo del 40% e, quanto alle differenze retributive, far riferimento al più favorevole rapporto uno a dodici.

Analoghe modifiche, sia sul fronte della deroga ai limiti retributivi che delle differenze retributive, sono poi previste per le imprese sociali. Il Dl Lavoro, infatti, interviene a revisionare le disposizioni contenute agli articoli 3 e 13 del Dlgs 112/2017 che – nella loro formulazione iniziale – prevedevano il rispetto di precisi limiti retributivi.

Le novità introdotte, se da un lato consentono alla generalità degli Ets di avere “parametri” più flessibili, manifestano, dall’altro, l’esigenza di definire con maggiore certezza le modalità per la verifica del rispetto del limite del 40 per cento. Sul punto, sebbene il ministero del Lavoro sia già intervento con un primo documento (nota 2088/2020) fornendo chiarimenti sul concetto di retribuzione «effettiva» a cui far riferimento ai fini del rispetto del limite del 40%, le novità inserite dal Dl Lavoro potrebbero essere lo spunto per la pubblicazione di un nuovo documento di prassi.

In questo senso, infatti, potrebbe essere utile fornire alle realtà del Terzo settore esempi pratici di quali siano le voci variabili e fisse da considerare ai fini del calcolo oltre che definire le condizioni in presenza delle quali potrebbero scattare le comprovate esigenze per derogare al limite del 40 per cento.

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