Negli enti religiosi Ires al 50% sui proventi da affitto degli immobili. Agevolati gli enti di ricovero e cura.

 

 

Articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore giovedì 26 Maggio 2022

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NEGLI ENTI RELIGIOSI IRES AL 50% SUI PROVENTI DA AFFITTO DEGLI IMMOBILI

A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Aliquota IRES ridotta: ammessi anche gli enti religiosi ma a determinate condizioni. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/E pubblicata lo scorso 17 maggio, fornisce importanti chiavi di lettura in merito all’applicabilità dell’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973. Una disposizione normativa che, come già ribadito, consente di poter fruire di un’agevolazione in termini di riduzione al 50% dell’IRES, che trova il suo fondamento nella particolare tipologia degli enti beneficiari e nella rilevanza sociale dell’attività svolta. Più nel dettaglio, l’imposta si applica nei confronti di determinati soggetti con una aliquota del 12% (anziché del 24%) a condizione che questi abbiano personalità giuridica. Più nel dettaglio, tra i destinatari della regime di favore vi rientrano, ad esempio (i) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche; (ii) istituti autonomi per le case popolari nonché (iii) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. Una categoria quest’ultima in cui sulla base degli accordi lateranensi (art. 7, n. 3 L. 121/1985) rientrano gli enti religiosi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce come ai fini della fruizione del regime di favore non sia sufficiente che gli enti interessati siano sorti con le finalità previste dalla norma ma, occorrerà, da un lato escludere che l’attività esercitata in via esclusiva o  principale sia di natura commerciale e, dall’altro, accertare che l’eventuale attività commerciale non prevalente si ponga in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine istituzionale dallo stesso perseguito. A nulla, infatti, rileva la qualificazione dell’ente e la carenza di scopo di lucro istituzionalmente previste.  Sulla scia di questo orientamento, infatti, potranno fruire del regime di favore previsto dall’art. 6 citato le sole attività che si pongono in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine di culto. Restano, invece, escluse in linea con l’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 526/2021), le attività volte al procacciamento di mezzi economici che per la loro natura sono estranee al fine di culto o religione. Un orientamento questo che ha da sempre portato l’Amministrazione finanziaria a ritenere che dovesse essere esclusa dalla agevolazione in questione l’attività di locazione di immobili di proprietà (cfr. Risp. n. 152/2018). Tuttavia, con la Circolare n. 15/E l’Agenzia delle entrate, sembra aprirsi alla possibilità di includere nell’alveo dell’art. 6 del DPR 601/73 anche i redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare. Una lettura fornita sulla base dell’interpretazione della ratio della norma che dovrebbe applicarsi anche a tali proventi purché siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o culto. D’altro canto, ragionando diversamente la norma non realizzerebbe le finalità essendo le attività religiose rese prevalentemente a titolo gratuito e che non potrebbero mai generare di per sé redditi a cui applicare il dimezzamento dell’aliquota IRES. Mero godimento che deve essere finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente che, nel caso di locazioni, si configura quando si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato economico.

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AGEVOLATI GLI ENTI DI RICOVERO E CURA

A cura di Massimo Piscetta e Gabriele Sepio

Per la Mini IRES definito il perimetro anche per gli enti ospedalieri. Come ricordato dalla stessa Amministrazione finanziaria, alcune criticità sorgevano a seguito della soppressione di tali realtà per effetto della Riforma sanitaria. Con la conseguenza di comprendere quali delle nuove strutture create per l’erogazione del servizio sanitario pubblico siano da considerarsi in continuità giuridica con gli enti ospedalieri.

Secondo l’impostazione fornita dall’Agenzia delle Entrate che tiene conto dell’evoluzione normativa sul punto, l’art. 6 citato consente di riferire il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES agli enti di natura pubblica che svolgono di fatto le funzioni assegnate inizialmente agli enti ospedalieri. Vale a dire a quelle realtà che provvedono al ricovero e alla cura degli infermi. Un fine questo che il riordino della disciplina in materia sanitaria ha inteso riservare alle aziende e presidi ospedalieri che vengono appositamente dotati di personalità giuridica, con la conseguenza che a tali enti potrà trovare applicazione l’art. 6. Discorso diverso, invece, per quanto concerne le aziende sanitarie ospedaliere locali che in linea con i precedenti orientamenti di prassi (cfr. Circ. n. 78/E del 2002) correttamente non potranno beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES. A ben vedere, tali realtà nascono quali assegnatarie di ulteriori funzioni rispetto a quelle di assistenza ospedalieri. Le aziende sanitarie locali, infatti, possono svolgere ulteriori attività che esulano da tale perimetro ricomprendendo al suo interno la promozione dell’educazione alimentare, l’istituzione di corsi di aggiornamento. Per quanto riguarda, invece, le case di cura riconosciute quali “presidi ospedalieri” queste restano soggettivamente escluse dal campo di applicazione dell’art. 6 in quanto trattasi di strutture a carattere privato che esulano dal concetto di ente ospedaliero pubblico. Infine, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) confermata la possibilità di utilizzo dell’agevolazione. Per tali realtà, infatti, in considerazione del ruolo peculiare che rivestono nel servizio sanitario nazionale e nell’attività di ricerca si è inteso farle rientrare nell’ambito soggettivo della norma. Attenzione però, l’agevolazione non spetta per tutte le attività svolte dall’ente, ma si applica limitatamente all’imponibile fiscale generato da prestazioni sanitarie di ricovero e cura rese in regime di convenzione (con esclusione di quelle in regime di “solvenza”) e di ricerca scientifica strumentale all’attività sanitaria.

Da chiarire tuttavia alcune questioni legate alla corretta individuazione di enti su cui la Circolare non si è soffermata. Si tratta, ad esempio, degli enti e istituti di assistenza sociale, per i quali, benché siano sicuramente applicabili i principi generali declinati dalla giurisprudenza, non risulta immediata la definizione del perimetro soggettivo. Un inquadramento che avrebbe effetti qualificatori anche in materia IVA tenuto conto della loro menzione nell’art. 10, n. 27 ter del DPR  633/1972.

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