Nel puzzle della riforma dello Sport ancora tante tessere da coordinare

A cura di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Enti e lavoro sportivo: manca poco al fischio d’inizio per le nuove regole. Il 2023 sarà un anno decisivo per l’attuazione della riforma dello sport. Dei cinque decreti legislativi attuativi della legge delega 86/2019, solo uno, il più controverso, manca ancora all’appello dell’attuazione. Vale a dire il decreto 36/2021 che riorganizza la disciplina su enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Alcune delle disposizioni ivi contenute sono già operative dal 1° gennaio 2022. Si pensi, ad esempio, a quelle in tema di riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) e sostegno delle donne nello sport, oltreché del Titolo VI (articoli 10, 39 e 40). Per le restanti norme occorrerà invece attendere il 1° luglio. Un termine, quest’ultimo, più volte modificato e da ultimo rinviato ad opera del Milleproroghe 2023 (articolo 16, Dl 198/2022).

Diversi gli aspetti da chiarire, anche in vista della piena operatività della riforma. Si pensi, ad esempio, alla nozione di sport riportata nell’articolo 2 del Dlgs 36/2021 che richiama, nella sostanza, l’ampia definizione recata nella Carta europea dello sport. Questa norma, che include qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole e per il miglioramento della condizione fisica e psichica, nonché lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, dovrà essere coordinata con le esigenze specifiche dell’ordinamento sportivo sottoposto al controllo e al riconoscimento del Coni.

Infatti, ai fini dell’iscrizione sia nel Registro Coni che nel nuovo Registro nazionale delle attività sportive rilevano solo le discipline sportive riconosciute dal Coni coerentemente con le finalità istituzionali dello stesso.

Altri temi riguardano, poi, i restanti decreti di riforma. Primo tra tutti a tagliare il traguardo è stato quello sulle discipline sportive invernali, in vigore già dal 1° gennaio 2022 (Dlgs 40/2021). Segue poi, dal 31 agosto scorso, il decreto 39/21 istitutivo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In quest’ultimo, oltre alle criticità relative al passaggio dipartimento Sport-Coni, si registrano non pochi disallineamenti. Anzitutto, l’ultimo intervento previsto nel correttivo 163/2022 – che ha ampliato la platea degli enti dilettantistici includendo anche soggetti diversi dalle Asd/Ssd – non sembrerebbe allinearsi con l’impianto del decreto 39/21 che continua a essere rivolto solo a queste ultime due tipologie di enti.

Nel registro è inoltre prevista una sezione dedicata agli enti sportivi dotati di personalità giuridica. Va tuttavia segnalato che la relativa procedura di acquisto, delineata dal decreto 39 sulla falsariga di quella del Terzo settore, non è ancora efficace sebbene la norma sia già in vigore. Nella sostanza, i notai si trovano a oggi impossibilitati a procedere giacché le modalità per ottenere la personalità giuridica non sono state attivate dal dipartimento per lo Sport.

Ultimo tema riguarda l’impiantistica sportiva, il cui decreto legislativo 38/21 è operativo dal 1° gennaio di quest’anno. Sul punto, due gli aspetti da rilevare. Anzitutto il decreto Milleproroghe 2023 ha rinviato al 31 dicembre 2024 il termine delle concessioni alle Asd/Ssd degli impianti sportivi ubicati su terreni comunali e demaniali in attesa di rinnovo o scaduti entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 4, Dl 198/2022). Ciò senza tuttavia tener conto di quanto introdotto con il Milleproroghe 2022, ove si era già disposto per le Asd/Ssd uno slittamento – peraltro fino al 31 dicembre 2025 – delle concessioni relative agli impianti sportivi (articolo 14, comma 4-quater Dl 228/21, convertito dalla legge 15/22).

In secondo luogo, occorrerà chiarire la portata delle disposizioni in tema di affidamento diretto previste dal Codice dei contratti, che individuerebbero le Asd/Ssd quali interlocutori privilegiati degli enti locali (articolo 6 del Dlgs 38/2021). Così come formulata la norma si presenta piuttosto carente e ben difficilmente potrà garantire gli enti locali ad agire in deroga al codice dei contratti.

Del tutto diversa la posizione degli enti sportivi dotati anche della qualifica di Aps, associazione di promozione sociale. Per queste realtà potranno scattare le diposizioni del Codice del terzo settore riguardanti il coinvolgimento della Pa in base ai modelli di amministrazione condivisa (articolo 55 e seguenti del Dlgs 117/2017) già vagliati peraltro anche dalla Corte costituzionale (sentenza 131/2020).

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