Nelle imprese sociali attività diverse per il 30%

 

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore di venerdì 27 Agosto 2021

A cura di Gabriele Sepio

Impresa sociale: fissati i criteri per il calcolo della percentuale per lo svolgimento dell’attività di interesse generale. Una novità questa che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale (G.U. n. 203/2021), segna un ulteriore importante tassello per la completa attuazione della Riforma del Terzo settore. Come noto nell’ambito della revisione della disciplina in materia di impresa sociale, il D.lgs. n. 112/2017 fissa le regole per l’esercizio in via principale dell’attività di interesse generale considerandola tale quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% di quelli complessivi (art. 2, comma 3)

Più nel dettaglio, il decreto interministeriale dello scorso 22 giugno, adottato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con quello del Lavoro e delle politiche sociali, fissando i criteri a cui le imprese sociali devono prestare attenzione richiede che, ai fini del computo della percentuale del 70%, vengano considerati per ciascun anno di esercizio i soli ricavi generati dal complesso delle attività di interesse generale (art. 2, comma 1, Dlgs 112/2017). Restano, quindi, esclusi da tale computo (sia al numeratore che al denominatore del rapporto) i ricavi relativi a:

(i) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;

(ii) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;

(iii) sopravvenienze attive;

(iv) contratti o convenzioni con società o enti controllati dall’impresa sociale o controllanti la medesima.

Da notare che ove non sia possibile comprendere se i ricavi si riferiscano alle attività di interesse generale o a quelle diverse, il computo degli importi dovrà essere effettuato in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste

Inoltre, un aspetto importante da considerare riguarda, invece, le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della soglia minima prevista dall’art. 2, comma 3, del D.lgs. 112/2017. Un limite quello del 70% che se non rispettato per un solo esercizio non comporta l’immediata perdita della qualifica di impresa sociale. Il Decreto, infatti, consente la possibilità di mantenere la qualifica nel caso in cui nel corso dell’esercizio successivo si provveda ad una compensazione.

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