Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore
A cura di Gabriele Sepio
Regole ad hoc per la sanatoria di dichiarazioni, accertamenti e contenziosi da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). L’ultima versione del decreto fiscale conferma una sanatoria “speciale” per questi enti (articolo 7) con alcuni limiti, tuttavia, rispetto alla sanatoria prevista per la generalità dei contribuenti.
Vediamo quali possibilità di definizione si aprono per il mondo sportivo. Per la correzione di omissioni ed errori nelle dichiarazioni, Asd e Ssd potranno avvalersi dell’integrativa speciale (articolo 9 del decreto) ma solo nel limite di 30mila euro di imponibile annuo. Vale la pena notare che per gli altri contribuenti l’integrazione è ammessa nel limite di 100mila euro di imponibile e, comunque, non oltre il 30% di quanto dichiarato. Occorrerà dunque prestare attenzione al diverso criterio per il calcolo della soglia massima: per le Asd e Ssd, infatti, non si fa riferimento a una percentuale rispetto al dichiarato, ma solo al limite fisso di 30mila euro. Si tratta di un profilo che, a prima vista, sembrerebbe apparire penalizzante per il mondo sportivo rispetto a quanto previsto per gli altri contribuenti. Una volta superata la soglia, infatti, le società e associazioni sportive non dovrebbero poter accedere ai più ampi margini concessi per l’integrativa speciale destinata alla generalità dei contribuenti.
Al di fuori di questa ipotesi, alle Asd o Ssd sembra essere invece riservato un trattamento di maggior favore, sempre nel limite di 30mila euro. Ad esempio, dove si intenda definire un avviso di accertamento non impugnato (ma impugnabile) o un atto di adesione non perfezionato perché non decorsi i termini per il pagamento del dovuto, ai fini della definizione potrà essere versata una somma pari al 50% delle imposte accertate (fatta eccezione per l’Iva, che dovrà essere integralmente corrisposta) oltre al 5% delle sanzioni e degli interessi (per gli altri contribuenti, la definizione prevede invece il versamento dell’imposta per intero, senza sanzioni, interessi e oneri accessori).
Importi agevolati anche per la definizione delle liti. In caso di controversia pendente in primo grado, le Asd e Ssd potranno chiudere versando il 40% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi; in caso di soccombenza nell’ultima pronuncia non ancora definitiva, potranno definire la lite versando il 50% delle imposte e il 10% di sanzioni e interessi (in queste prime due ipotesi, invece, tutti gli altri contribuenti dovrebbero corrispondere per intero le imposte contestate). In caso di soccombenza dell’Amministrazione nell’ultima pronuncia non ancora definitiva, le Asd e Ssd potranno definire versando il 10% delle imposte e il 5% di sanzioni e interessi (mentre gli altri dovrebbero versare il 50% o il 20% delle imposte a seconda del grado di giudizio). Attenzione però agli importi: le disposizioni che consentono la definizione agevolata degli accertamenti e delle liti da parte di Asd e Ssd sono applicabili solo nel caso in cui le somme accertate o in contestazione non superino 30mila euro annui per ciascuna imposta, Ires o Irap.
In caso di superamento di tale soglia è ammessa la possibilità, in questa ipotesi, di avvalersi della definizione agevolata prevista per la generalità dei contribuenti. Rimane da chiarire il nodo delle associazioni di promozione sociale e degli altri enti non profit che, pur applicando in molti casi le stesse misure fiscali delle Asd (si pensi, ad esempio, alla legge 398/1991), sembrerebbero restare esclusi dalla sanatoria “speciale”.
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