
Riforma dello Sport: in arrivo nuove scadenze per gli enti dettate dal correttivo-bis. Tante le novità del nuovo decreto, approvato il 26 luglio dal Consiglio dei ministri, che rispondono alle istanze presentate dagli operatori e più volte proposte su queste pagine (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 27 luglio 2023).
Gli interventi di restyling consentono anche di fare il punto sulle prossime scadenze e di chiarire il calendario degli adempimenti di maggior rilievo per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). Non mancano nel correttivo modifiche di semplificazione e coordinamento. Si pensi, ad esempio, alla definitiva eliminazione degli adempimenti collegati alla presentazione del modello EAS. Pertanto, gli enti sportivi non saranno tenuti neanche all’obbligo di comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche.
Novità anche per il lavoratore sportivo la cui figura viene circoscritta e meglio definita con le recenti modifiche. Infatti, per il tesserato che svolge l’attività a fronte di un corrispettivo, si applica la norma sul lavoro sportivo a patto che le mansioni svolte siano diverse da quelle amministrativo-gestionali e rientrino tra quelle necessarie sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva degli Organismi affilianti. Con l’ulteriore precisazione che, oltre a quelle regolamentate, potranno includersi anche ulteriori mansioni, purché ricomprese nell’elenco tenuto (e aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno) dal dipartimento per lo Sport. Questo consentirà, a ben vedere, di chiarire l’ambito di applicazione delle agevolazioni sul lavoro sportivo evitando un’arbitraria dilatazione delle mansioni sportive.
Sul fronte delle scadenze, diverse le date a cui gli enti dovranno prestare attenzione. Anzitutto, il termine del 31 dicembre per gli adeguamenti statutari alle nuove norme. Si introduce, in sostanza, un limite ultimo entro il quale Asd/Ssd già iscritte saranno tenute a uniformarsi, a pena di cancellazione d’ufficio dal Registro. Con la precisazione, peraltro, che la mancata compliance al Dlgs 36/21 è causa d’inammissibilità delle domande per gli enti di nuova iscrizione. Gli adeguamenti saranno esenti dall’imposta di Registro. Una novità che va accolta con favore e che riprende il regime già previsto per il terzo settore. Certamente, sul punto, avrebbe giovato accogliere quanto indicato nel parere delle Camere concedendo agli enti anche la possibilità di adeguare gli statuti utilizzando i quorum semplificati previsti per le assemblee ordinarie.
Entro il 31 dicembre 2023 è fissato, poi, il termine per l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo con il compito di promuovere proposte correttive. Una iniziativa di sicuro interesse per le realtà sportive che potrà consentire di monitorare gli effetti della riforma. Tra i vari aspetti da attenzionare vi sarà certamente quello di maggiore impatto legato agli effetti del disallineamento tra esenzione fiscale e previdenziale con conseguente dimezzamento della soglia di esenzione totale a 5mila euro.
Entro fine anno si potranno inoltre effettuare gli adempimenti relativi alle collaborazioni coordinate e continuative per il periodo luglio/settembre 2023. Per gli enti con ricavi inferiori a 100mila euro è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta per i contributi versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co da luglio a novembre di quest’anno.
Per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive, viene innalzata a 300 euro la soglia per ottenere i rimborsi in base ad autocertificazione. Tale limite, tuttavia, non si applica nell’ipotesi in cui l’ente sportivo decida di rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate. In tal caso la soglia massima e le condizioni per il rimborso potranno essere stabiliti dall’ente stesso.
IL QUADRO DELLE NOVITÀ
ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DI ASD E SSD
Entro il 31 dicembre 2023 le Asd/Ssd già iscritte nel registro devono adeguare gli statuti alle disposizioni del Dlgs 36.
La mancata conformità dello statuto comporta la cancellazione d’ufficio.
Le nuove Asd/Ssd dovranno redigere lo statuto in conformità alle disposizioni del Dlgs 36/21 al fine di ottenere l’iscrizione al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche.
Sul fronte agevolativo, per le Asd/Ssd già iscritte scatta l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro per le modifiche di mero adeguamento.
UTILIZZO DEI LOCALI
E DESTINAZIONE D’USO
Al pari del Terzo settore, le sedi di Asd/Ssd in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché di tipo non produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee del Dm 1444/1968, indipendentemente da destinazione urbanistica.
OGGETTO S OCIALE
E ATTIVITÀ DIVERSE
Oltre all’attività sportiva dilettantistica, da svolgersi in via stabile e principale, gli enti possono svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti fissati da un decreto di prossima attuazione. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti sulle attività comporterà la cancellazione d’ufficio dal registro e la perdita della qualifica.
PERSONALITÀ GIURIDICA
E PATRIMONIO MINIMO
Introdotto il requisito patrimoniale minimo di 10mila euro per acquisire la personalità giuridica secondo la procedura semplificata di cui al Dlgs 39/2021. Per gli enti già riconosciuti dal Terzo settore, resta efficace la disciplina del Codice del Terzo settore.
RENDICONTAZIONE
CON OBBLIGO DI DEPOSITO
La riforma non individua modelli di bilancio ad hoc e salta il rinvio a quelli del Terzo settore. Scatta tuttavia l’obbligo di deposito, direttamente nel registro, dei bilanci di esercizio delle Asd e Ssd.
MODELLO EAS
Viene superata la criticità iniziale circa l’onere per Asd/ Ssd di trasmettere dati e notizie rilevanti ai fini fiscali nel Registro nazionale. Si abroga tale previsione e si conferma l’esonero dalla presentazione del modello Eas.
CREDITO D’IMPOSTA
Introdotto un nuovo credito d’imposta, di misura pari ai contributi previdenziali versati sui compensi sportivi, per Asd/Ssd con volume di ricavi, nel 2022, non superiore a 100mila euro.
LAVORATORI SPORTIVI
Si precisa l’esclusione dalla qualifica di lavoratori sportivi per i collaboratori di carattere amministrativo-gestionale e i soggetti rientranti in una professione per la quale è necessaria l’iscrizione ad albi professionali. È tenuto e aggiornato presso il dipartimento per lo Sport l’elenco delle mansioni necessarie per svolgere l’attività sportiva da parte dei lavoratori sportivi tesserati
DIRETTORI DI GARA
Per i direttori di gara e soggetti preposti a garantire svolgimento delle competizioni sportive:
– si innalza da 150 e 300 euro mensili il plafond massimo dei rimborsi delle spese sostenute a fronte di autocertificazione ex Dpr 455/2000;
– al pari dei volontari, sono vietati rimborsi forfetari;
– sono previste modalità semplificate di comunicazione del rapporto al centro per l’impiego tramite il Registro.
COLLABORAZIONE COORDINATIVA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) NELLO SPORT DILETTANTISTICO
Dal 1° luglio 2023, il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le prestazioni oggetto di contratto non superano le 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive);
b) le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle Fsn, Dsa e Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI
Dal 1° luglio 2023 per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:
– fino a 5mila euro annui: esenzione ai fini Irpef e Inps;
– da 5.001 a 15mila euro annui: si versano solo i contributi;
– oltre 15mila euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi Inps che Irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.
Nel calcolo del plafond ai fini fiscali si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1 gennaio al 30 giugno ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (decreto Milleproroghe).
Ai fini Irap, nell’area del dilettantismo, non concorrono alla determinazione della base imponibile i compensi corrisposti ai co.co.co. sportivi entro la soglia degli 85mila euro.
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
Si introduce l’esclusione dall’obbligo di assicurazione ai fini Inail per le co.co.co. sportive.
PUBBLICI DIPENDENTI – SILENZIO ASSENSO
I pubblici dipendenti possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, un’attività di lavoro sportivo. In caso di prestazione volontaristica è prevista la sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza (Pa). Ove la prestazione rientri nel lavoro sportivo questa potrà essere svolta previa autorizzazione da parte della Pa di appartenenza sulla base di parametri definiti da decreto di prossima emanazione. In tale ipotesi, decorsi 30 giorni, in assenza di rilascio o rigetto espresso, l’autorizzazione si intende accolta.
TASSAZIONE PREMI SPORTIVI
Per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta del 20 per cento. Ove si tratti di premi di importo non superiore a 300 euro, non si applica la ritenuta. Quanto ricevuto come premio non si cumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m) Tuir (abrogato dal 1° luglio 2023).
SOSPENSIONE VERSAMENTI E CONTRIBUTI
In sede di prima applicazione slitta nell’arco temporale tra 31 ottobre e 31 dicembre 2023 il termine dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive. L’adempimento riguarda sia Asd/Ssd sia, stando alle ultime novità, Fsn, Dsa e Enti di promozione Sportiva nonché associazioni benemerite, Coni e Cip.