Non profit esente Iva, stretta sproporzionata e rischio oneri eccessivi

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore

A cura di Raffaele Rizzardi e Gabriele Sepio 

In breve.

L’intervento previsto all’articolo 108 della manovra di Bilancio 2021, se dovesse essere confermato, comporterebbe l’accesso nel campo dell’imposta sul valore aggiunto di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da associazioni ai propri associati nell’ambito delle attività istituzionali. Tali operazioni saranno attratte nel regime di esenzione a condizione di non causare distorsioni del mercato.

Le operazioni verso gli associati diventano esenti ai fini Iva. L’intervento previsto all’articolo 108 della manovra di Bilancio 2021, se dovesse essere confermato, comporterebbe l’accesso nel campo dell’imposta sul valore aggiunto di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese da associazioni ai propri associati nell’ambito delle attività istituzionali.

In altri termini, tali operazioni non saranno più fuori campo, come a oggi previsto, ma saranno attratte nel regime di esenzione a condizione di non causare distorsioni del mercato.

Come più volte ribadito su queste pagine, la misura si pone l’obiettivo di chiudere la procedura di infrazione aperta dall’Unione europea nei confronti dell’Italia (n. 2008/2010) per l’illegittimità delle disposizioni contenute nell’articolo 4, commi 4 e 5 del Dpr 633/72, che prevedono l’esclusione dal campo Iva di alcune particolari categorie di prestazioni.

Si pensi, ad esempio, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai soci/associati o partecipanti verso corrispettivo specifico nel contesto dell’attività istituzionale da associazioni culturali, politiche, di promozione sociale, sportive, di formazione extrascolastica, nonché alle cessioni/prestazioni effettuate nel contesto di manifestazioni propagandistiche.

Per parlare di operazioni esenti occorre che l’attività di chi le pone in essere abbia i requisiti dell’esercizio di impresa commerciale, che nella nostra legge Iva è disciplinato dall’articolo 4.

Esenzione Iva estesa per cessioni e servizi nelle manifestazioni propagandistiche – di I. Ioannone e G. Sepio

Associazioni non profit senza più esclusione Iva – di Gabriele Sepio

Tratto da Plusplus24 e Smart24

In assenza di questa condizione soggettiva, qualunque cessione oppure prestazione rimane fuori dal campo di applicazione del tributo, anche se una norma detta regole particolari.

Le locazioni di immobili

Pensiamo alle locazioni di immobili: vero è che l’articolo 10, comma 1, numero 8) ne dichiara il regime di esenzione, ma ciò non significa che l’assoggettabilità oggettiva attragga quella soggettiva.

Pertanto un privato o un ente non commerciale che percepisce locazioni immobiliari non ha nessun obbligo Iva.

E così una norma di esenzione per gli enti associativi, presente nell’articolo 132, paragrafo 1, lettere l) e m) della direttiva 2006/112/Ce non assume rilievo per individuare il requisito soggettivo, la cui esistenza deve formare oggetto di una separata e specifica indagine.

Se è vero, infatti, che l’assenza di scopo di lucro non esclude la presenza di un’attività economica, non è detto che l’attività svolta nei confronti degli associati si sostanzi sempre e comunque nell’esercizio di un’attività rilevante ai fini Iva.

Numerosi sono gli esempi sul punto. Si pensi a quanto accade già oggi con riferimento alle prestazioni rese da un condominio a favore dei singoli condomini ed inquadrate legittimamente al fuori del campo Iva.

Non stupisce come i giudici unionali abbiano ritenuto che l’esistenza «di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso…. omissis… non è sufficiente per constatare l’esistenza di un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva», ma deve essere esaminato «l’insieme delle circostanze in cui è stata realizzata», tenendo conto, ad esempio, dell’importo degli introiti o dell’entità della clientela (si veda Corte di giustizia nella sentenza causa C-520/14, Gemeente Borsele, Paesi Bassi).

In altri termini, dunque, per gli enti non commerciali può non esservi attività economica anche in presenza di prestazioni di servizi a titolo oneroso.

Se queste sono le premesse è evidente che la modifica legislativa così come proposta potrebbe essere interpretata nel senso di attrarre in campo Iva operazioni in cui manca una attività economica vera e propria, intesa come «ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi».

Sarebbe ragionevole in questa fase stralciare la disposizione così come scritta nella legge di Bilancio, per meditare più attentamente una soluzione più coerente con i principi comunitari e in grado di evitare ingiustificati appesantimenti per gli enti non profit.

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