Onlus alla prova della riforma: nuova veste su misura dell’attività *** Opportuno fissare un plafond di operazioni ritenute fuori campo

Articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore 19 Gennaio 2023

Onlus alla prova della riforma: nuova veste su misura dell’attività

Con il decreto milleproroghe si arricchisce il puzzle del periodo transitorio per le Onlus. Per queste realtà che, stando al censimento effettuato da parte dell’agenzia delle entrate, sono circa 22mila il regime fiscale di favore previsto dal Dlgs 460/1997 verrà meno a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione da parte della Commissione Ue. Pertanto per le Onlus, sarà importante in questa fase di transizione nell’accesso al Registro unico nazionale del Terzo settore(Runts), fare delle opportune valutazioni che non le lascino impreparate una volta ottenuto il placet da parte dell’Unione europea sui nuovi regimi fiscali.

A definire la transitorietà del modello Onlus è proprio il decreto milleproroghe (Dl 198/2022) che per quanto riguarda il contributo del 5xmille, assegna ancora per un anno (ovvero per tutto il 2023) all’agenzia delle Entrate la relativa competenza ai fini del riparto. Un elemento, questo, che manifesta come vi sia la necessità di garantire alle Onlus in attesa del vaglio Ue di mantenere l’accesso al 5xmille, in analogia a quanto avviene per gli altri enti del Terzo settore (Ets).

Dall’altro canto, per le Onlus diversi sono i fattori da considerare in questo 2023. Sotto il profilo della rendicontazione è evidente che le Onlus anche se non iscritte nel Runts sono già tenute – in quanto Ets nel periodo transitorio – a predisporre il bilancio secondo le regole stabilite con l’apposito Dm del 5 marzo 2020. Un aspetto da tener a mente soprattutto per quelle Onlus che vorranno iscriversi nel corso del 2023 e che – ai fini dell’istanza di accesso nel Runts – saranno tenute a depositare, a seconda dell’anno di costituzione, gli ultimi due o l’ultimo bilancio d’esercizio.

In questi termini, quindi, le Onlus che stanno valutando di accedere al Terzo settore senza attendere il termine ultimo (ovvero il 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue) dovranno verificare la corretta predisposizione dei propri bilanci sin dall’esercizio 2021. Così come per quanto riguarda il bilancio sociale. Le Onlus con ricavi e rendite superiori a 1 milione di euro, infatti, sono obbligate già dal 2020 a predisporre tale documento da pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito. Un adempimento a cui si aggiunge, con l’iscrizione al Runts, quello del deposito del medesimo bilancio sociale e che dovrà essere tenuto a mente per le Onlus che superino tali parametri.

Un altro aspetto da considerare riguarda le realtà dotate di personalità giuridica che – ai fini dell’accesso al Registro – dovranno depositare l’attestazione notarile sulla sussistenza del patrimonio minimo corredata da una relazione giurata di stima o da una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni, a cui si accompagnerà la relazione del revisore legale (anche quale componente dell’organo di controllo) che ne attesti la corretta compilazione.

D’altro canto, l’iscrizione al Runts da parte delle Onlus, passa anche attraverso una valutazione sotto il profilo fiscale. Se da un lato l’accesso al Registro consente di svincolarsi dai limiti stringenti previsti dal Dlgs 460/1997, consentendo a tali realtà, ad esempio, di ricevere sponsorizzazioni, dall’altro le Onlus dovranno fare i conti con i parametri fissati dall’articolo 79 del Cts ai fini della non commercialità o meno dell’ente. In questo senso, quindi, le Onlus che svolgono le proprie attività istituzionali a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi si qualificheranno senz’altro nel nuovo quadro normativo come Ets non commerciali potendo scegliere la sezione più confacente alle proprie esigenze. Diversamente, nel caso in cui l’ente si qualifichi come Ets di natura commerciale, con conseguente applicazione del regime di tassazione ordinario, la scelta potrà ricadere sull’adozione della qualifica di impresa sociale, laddove si riscontri un volume di ricavi consistente, specie con una presenza significativa di personale dipendente. In questo caso, tuttavia, non essendo però ancora operativo il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 18 del Dlgs 112/2017 occorrerà valutare con attenzione i tempi di ingresso nel Runts un funzione del possibile inquadramento fiscale.

Opportuno fissare un plafond di operazioni ritenute fuori campo

Come evitare, dal 2024, i problemi collegati al regime di esenzione

Uno degli aspetti importanti per quanto riguarda la riforma del Terzo settore è rappresentato dall’attività di raccordo tra le norme settoriali in materia Iva – su cui vi è stato un intervento marginale – e quelle legate ai principi generali. Aspetti su cui il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) è intervenuto introducendo alcune disposizioni di carattere agevolativo quale quella dell’articolo 86 che consente a organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) con ricavi annui inferiori a 130mila euro di determinare il reddito d’impresa derivante dalle attività commerciali svolte applicando coefficienti di redditività pari all’1% per le Odv e al 3% per le Aps.

Un’opzione che permetterà di eliminare una serie di adempimenti fiscali in quanto, seppur le operazioni poste in essere restino nel campo Iva, Odv e Aps potranno beneficiare di una franchigia, quale quella fissata dal Cts nella misura di 130mila euro, che le esonera dal versamento dell’imposta e dalla presentazione della relativa dichiarazione, nonché dalla conservazione dei registri e dei documenti. È proprio a questo modello che si ispira l’articolo 4 del Dpr 633/1972, così come riformulato, che a partire dal 1° gennaio 2024 prevede l’attrazione in campo Iva di alcune delle principali operazioni poste in essere dalle realtà non profit, escludendo da tali novità le sole Odv e Aps con ricavi annui non superiori a 65mila euro (franchigia che con l’autorizzazione sarà innalzata).

Un limite quello dei 65mila che, con l’autorizzazione Ue sui regimi fiscali, potrà essere innalzato sino a 130mila euro consentendo a Odv e Aps di poter applicare il trattamento di favore previsto dall’articolo 86 Cts. La franchigia individuata dal Dlgs 117/2017 potrebbe essere presa a riferimento per ridisegnare l’impatto che la nuova “rivisitazione” del trattamento Iva dei corrispettivi specifici, avrà sulla generalità degli enti non profit dal 1° gennaio 2024. Si tratta di un sistema destinato ad avere un impatto rilevante sugli enti non commerciali per i quali i corrispettivi specifici rappresentano una delle entrate più importanti. Una situazione a cui si potrebbe porre rimedio, al fine di ovviare ad effetti penalizzanti per le realtà che decideranno di non accedere al Runts, valutando di adottare – in analogia a quanto accade per gli Ets – una franchigia al di sotto della quale escludere qualsiasi forma di adempimento ai fini Iva. Una soluzione che consentirebbe di mantenere quelle operazioni che non superano la soglia individuata al di fuori del campo Iva, evitando un impatto fiscale per quelle realtà di più piccole dimensioni, soprattutto associative, in cui i corrispettivi specifici rappresentano un’entrata di fondamentale importanza per la sopravvivenza dell’ente.

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