Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore giovedì 14 Luglio 2022
A cura di Andrea Mancino e Gabriele Sepio
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PER PRESTAZIONI ENTRO LE 18 ORE SI’ AL CONTRATTO PER CO.CO.CO
Lavoro sportivo, piccoli passi verso un restyling della disciplina con qualche aspetto da rivedere. Diverse le novità contenute nello schema di correttivo, nell’ottica di superare le criticità derivanti dall’attuale regolamentazione recata nel Dlgs 36/2021 prima della sua entrata in vigore (prevista a decorrere dal 1 gennaio 2023). Viene anzitutto ampliata la nozione di lavoratore sportivo. L’elencazione dell’art. 25 del Dlgs 36, include ora anche i tesserati che svolgono mansioni “sportive” riconosciute dai regolamenti degli enti affilianti, ad eccezione di quelle di carattere amministrativo-gestionale. Una importante novità è costituita dalla presunzione introdotta dal correttivo che consente di applicare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ove la prestazione non superi le 18 ore settimanali – esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive – e la stessa sia coerente con i regolamenti tecnico-sportivi degli Organismi Affilianti (Federazioni, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva).
Per i contratti di co.co.co. e quelli di lavoro autonomo scatta una soglia di esenzione contributiva per i compensi annui fino a 5mila euro e una aliquota contributiva, per la parte eccedente, pari al 24 o 25%. Ai fini fiscali la soglia di esenzione viene invece elevata per i compensi annui, passando da 10mila a 15mila euro, per ogni tipo di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico (anche subordinato). Oltre a ciò, si introduce un abbattimento del 50 % delle aliquote previdenziali fino al 2027. Agevolazioni, queste, che abbinate ad una serie di semplificazioni amministrative previste per i contratti di co.co.co. rappresentano certamente un notevole miglioramento in termini di sostenibilità per il sistema sportivo rispetto alla versione originaria del Dlgs 36/21.
Resta però sospesa e irrisolta una questione di interesse fondamentale per gli enti sportivi che operano nel settore dilettantistico, vale a dire la necessità di avere qualificazione univoca del rapporto di lavoro.
La presunzione, infatti, opera solo nel caso in cui si possa dimostrare che la durata del rapporto non superi le 18 ore settimanali. Al superamento della citata soglia, il rapporto verrebbe ricondotto nella fattispecie del lavoro subordinato con conseguenze sanzionatorie e penali rilevanti.
Di fatto il parametro delle 18 ore prescinde dall’entità del compenso erogato ponendo sullo stesso piano realtà associative differenti e favorendo, a ben vedere, quelle più strutturate a discapito dell’associazionismo di base. Sarebbe, su tale aspetto, auspicabile una ulteriore riflessione che fornisca una indicazione univoca rispetto all’inquadramento giuslavoristico dei rapporti di lavoro (collaborazione o subordinazione) magari declinando e differenziando in funzione dell’entità dei compensi le importanti agevolazioni fiscali e previdenziali previste dal correttivo.