Piccole società di mutuo soccorso nella sezione specifica del Runts

Società di mutuo soccorso (Sms): la riforma punta a riconoscere il loro ruolo nel Terzo settore. Ad oggi, infatti, sono poco più di cento quelle iscritte nel Registro unico e alle quali viene dedicata un’apposita sezione e una disciplina ad hoc (articoli 42-44 del Codice del terzo settore).

La ragione dell’importanza riservata alle Sms è da rintracciarsi nel ruolo da queste rivestito nell’ambito dei servizi socio-sanitari e assistenziali, settori nei quali tali enti svolgono una vera e propria azione sostitutiva della pubblica amministrazione. Fin dalla legge istitutiva del 1886, le Sms nascono come enti senza scopo di lucro, aventi finalità di interesse generale e le cui attività assistenziali sono svolte esclusivamente nei confronti di soci e loro familiari.

Da sempre dibattuta, però, è la questione legata alla forma giuridica della Sms. Secondo un primo orientamento, infatti, tali realtà dovrebbero rientrare nella tipologia degli enti di natura associativa riconducibili agli enti mutualistici diversi dalle società. Mentre un successivo orientamento riconduce le Sms nella categoria delle società cooperative con conseguente applicazione della relativa disciplina. Posizioni, queste, a cui si contrappone un terzo orientamento secondo cui le Sms sarebbero riconducibili ad un tipo societario sui generis, appartenente al genus delle società mutualistiche ma non inquadrabile nella species delle società cooperative. Si tratta a ben vedere di orientamenti dettati dalla sostanziale eterogeneità dei soggetti che perseguono finalità mutualistiche mediante Sms, e che oggi vanno altresì coordinati con le novità introdotte dalla riforma.

E proprio in quest’ottica si pone la questione se la società di mutuo soccorso non debba essere intesa come una qualifica giuridica. Una posizione, questa, che trae le proprie argomentazioni dalla collocazione sistematica assegnata alle società di mutuo soccorso nel Cts, dove sono parificate ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, pacificamente riconosciute come qualifiche che gli enti possono assumere conformandosi alla normativa speciale di riferimento.

Una rivisitazione normativa aderente alle caratteristiche organizzative potrebbe ipotizzare Sms in forma associativa per realtà di minori dimensioni e Sms in forma cooperativa per Sms più strutturate.Se sotto questo fronte vi possono essere incertezze interpretative, vale tuttavia la pena soffermarsi su quelli che sono gli elementi a cui le Sms dovranno prestare attenzione per quanto riguarda il regime di pubblicità legale. Un aspetto, questo, su cui è intervenuta la riforma al fine di uniformarlo a quello degli altri enti del Terzo settore e semplificare gli oneri pubblicitari gravanti sulle Sms di dimensioni ridotte.

In particolare, gli enti di nuova costituzione di minori dimensioni – ossia quelle che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50mila euro e che non gestiscano fondi sanitari integrativi (articolo 46, comma 1, lettera f) del Cts) – potranno iscriversi direttamente nell’apposita sezione «Società di mutuo soccorso» del Registro unico ed acquisire per ciò solo le qualifiche di Ets e di Sms. In questo modo, saranno ammesse alla fruizione dei relativi benefici, anche di natura fiscale previsti dal Codice.

Per le Sms già iscritte nel Registro delle imprese, che rientrino nei limiti dimensionali citati, è prevista la possibilità di cancellarsi dal Registro delle imprese ed optare per la sola iscrizione nella sezione Società di mutuo soccorso del Runts. Diversamente, le Sms più strutturate che superino i criteri di cui all’articolo 46 del Codice del Terzo settore restano obbligate ad iscriversi nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese, così come già previsto dal Dl 179/2012. Attenzione però, la collocazione delle Sms più strutturate nella sezione Imprese sociali risponde unicamente ad esigenze di carattere organizzativo. Da tale iscrizione consegue, infatti, l’acquisizione della qualifica di Società di mutuo soccorso e non già quella di impresa sociale.

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