Articoli pubblicati su Il Sole 24 Ore giovedì 24 Febbraio 2022
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NELLE FAMIGLIE CON I FIGLI DISABILI L’ASSEGNO UNICO E’ POTENZIATO
A cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio
Assegno unico familiare (AUU): scatta un doppio bonus per le famiglie con figli disabili. Nel nuovo scenario disegnato dall’AUU emergono alcune novità di rilievo che interessano una platea vasta di cittadini con effetti favorevoli, specie per le fasce di reddito più basse, prossime alla no tax area. L’assegno manda in soffitta il sistema generalizzato delle detrazioni per figli a carico nonché una vasta pletora di bonus e credito d’imposta (si veda Sole 24 ore 20 febbraio). Inoltre si passa dal parametro del reddito familiare alla situazione economica complessiva assegnando benefici anche alle famiglie con redditi e patrimoni elevati.
L’ammontare del contributo, infatti, varia in base a diversi fattori: il primo è l’indice ISEE. Il beneficio è massimo per nuclei familiari con ISEE pari o inferiori a 15mila euro (175 euro mensili per figlio minorenne) e va a scalare fino ad un minimo per i nuclei con ISEE superiori a 40mila (50 euro per figlio minorenne).
Nello scenario descritto, in presenza di un figlio disabile è possibile potenziare e addirittura duplicare il beneficio fiscale. Ma vediamo come. Se il minore è affetto da una disabilità “media”, sarà previsto un incremento della misura di 85 euro mensili che passa a 95 se “grave” per poi arrivare a 105 euro nel caso in cui il figlio minore sia “non autosufficiente”. Una maggiorazione questa da considerarsi “fissa” che non aumenta né tantomeno diminuisce a seconda dell’ISEE del nucleo familiare (come accade per la misura base dell’AUU) e dipende solo dal grado di disabilità in base alla tabella allegata al Decreto ISEE (D.P.C.M. n. 159/2013). Così, per esempio, una famiglia composta da genitori e un figlio minore con diritto all’indennità di accompagnamento (ai fini ISEE è “non autosufficiente”), se con ISEE inferiore a 15mila euro, potrebbe ottenere un AUU di 280 euro mensili (175+105), mentre con ISEE superiore a 40mila euro, avrebbe diritto a Euro 155 mensili (50+105). Per i figli con disabilità maggiorenni, invece, le cose cambiano. Nel caso in cui non abbia ancora compiuto 21 anni di età, indipendentemente dal grado di disabilità la maggiorazione verrà corrisposta nella misura fissa di 80 euro. In questo caso, però, ai fini del riconoscimento, come precisato dalla stessa circolare INPS n. 23 del 2022, occorrerà che il maggiorenne sia affetto da una disabilità almeno di grado medio. Viceversa, nel caso in cui il figlio abbia compiuto 21 anni, previsto un AUU (senza ulteriori maggiorazioni) che varia, in base all’ISEE del nucleo familiare, da un massimo di 85 ad un minimo di 25 euro mensili. In questo caso, però, resta ferma la possibilità della famiglia di cumulare l’AUU con la detrazione per familiari a carico (art. 12 del TUIR) come di recente confermato dalla Circolare 4/E del 2022. Un trattamento, quello appena descritto, che invece non è previsto in assenza di figli con disabilità. In questo caso nessun AUU verrà erogato una volta raggiunti i 21 anni (salvo l’applicazione dell’art. 12 TUIR). Per i medesimi, peraltro nel periodo tra i 18 anni ai 21 l’AUU non è automatico, ma occorrerà che gli stessi siano “attivi”. Sarà necessario quindi che questi stiano studiando o lavorando (basta anche un tirocinio sotto gli 8.000 euro) oppure iscritti presso un ufficio pubblico di collocamento. Diversamente non sarà possibile erogare né l’assegno unico né tantomeno a rigore dovrebbe operare la detrazione ex art. 12 TUIR non avendo il figlio compiuto 21 anni di età. Un’incongruenza questa del sistema che lascerebbe nel limbo la fascia di età 18-21 senza agevolazioni consentendo però al raggiungimento del ventunesimo anno di età di applicare automaticamente l’art. 12 TUIR per i figli a carico. Più coerentemente, quantomeno la detrazione prevista dell’art. 12 TUIR dovrebbe giovare anche le famiglie con figli “non attivi” tra i 18 ai 21 anni, colmando il fatto che l’AUU per loro non è previsto.
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PROTETTO IL PATRIMONIO DESTINATO ALLA CURA DEI FIGLI NON AUTOSUFFICIENTI
A cura di Andrea Sbardella e Gabriele Sepio
La tutela del patrimonio nei confronti dei disabili passa per il Dopo di Noi (L. 112/2016). Come noto la legge si pone come obiettivo quello della “deistituzionalizzazione” dei disabili attraverso due piani di intervento: l’introduzione di specifiche agevolazioni fiscali dirette a garantire la protezione del patrimonio familiare a tutela del disabile per un periodo successivo alla morte dei genitori, nonché ad incentivare le erogazioni liberali al Dopo di noi; dall’altro, la creazione di appositi percorsi in grado di impedire l’isolamento delle persone disabili e consentire, laddove possibile, una vita indipendente. Ma quali sono i benefici fiscali? Per i trasferimenti di beni e diritti a favore di trust costituiti per l’assistenza esclusiva del disabile e per i beni/diritti segregati attraverso vincoli di destinazione (art. 2645 ter c.c.) o fondi costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario, viene prevista l’esenzione dall’imposta di successione e donazione. Per di più nel caso in cui i beni, alla morte del disabile tornino nel patrimonio del disponente, è garantita l’esenzione dai tributi successori nonché l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali. Prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione. Resta comunque salva la possibilità per i Comuni di stabilire, in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei trust o di loro destinazione nei fondi speciali, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria dovuta dai proprietari. Infine, sul fronte, delle donazioni o altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi, i privati potranno beneficiare delle medesime detrazioni e deduzioni previste dal Codice del Terzo settore (CTS), ma con un’agevolazione in più. In particolare, sarà possibile scegliere tra la detrazione in misura pari al 35% delle spese sostenute fino ad un massimo di 30mila euro (applicando l’aliquota più favorevole delle organizzazioni di volontariato anziché quella per le erogazioni liberali ad altri ETS, pari al 30%) oppure la deduzione di cui all’art. 83, comma 2 del CTS, ma in questo caso il limite è elevato al 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10%) e comunque nella misura massima di 100mila euro. Per le persone giuridiche, invece, scatta la sola deduzione.