Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore venerdì 5 Agosto 2022
A cura di Jessica Pettinacci, Gabriele Sepio
Terzo settore, fissati i paletti per individuare l’“interesse sociale” di attività culturali, turistiche e ricerca scientifica. Con la nota 11379, pubblicata ieri, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sul concetto di “interesse sociale”. Un requisito fondamentale per poter inquadrare alcune attività nell’alveo di quelle istituzionali che gli enti del Terzo settore (Ets) sono chiamati a svolgere in forma prevalente ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o “Cts”) al fine di poter mantenere tale qualifica. Delle 26 attività di interesse generale indicate nel CTS ve ne sono 4, particolarmente diffuse tra gli enti, per le quali è richiesto espressamente il requisito dell’ interesse sociale. Si tratta delle attività culturali e l’organizzazione e gestione di attività artistiche e ricreative, nonché quelle relative alla ricerca scientifica e all’organizzazione e gestione di attività turistiche (art. 5, comma 1, lett. d), h), i), k) Cts). Per queste ultime, dunque, si dovrà verificare la sussistenza dell’interesse sociale, vale a dire che si tratti di azioni che perseguano un beneficio a favore della collettività. Quelle culturali svolte, ad esempio, in ambito teatrale soddisfano tale requisito ove rivolte ad una pluralità di destinatari, ossia giovani, associati e loro familiari, nonché volontari o soggetti in condizioni di svantaggio. In quest’ipotesi l’interesse sociale si riscontrerà in base al criterio della destinazione. Per le attività ricreative, occorre accertare il nesso teleologico. Non basta cioè che l’attività sia oggettivamente qualificabile come ricreativa ma deve assolvere a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È il caso, ad esempio, delle biblioteche che si connotano per la messa a disposizione della collettività di beni, progetti e percorsi d’arte e cultura. Discorso a parte meritano invece le attività turistiche che si includono nel settore dell’art. 5 del Cts solo se l’interesse sociale costituisce focus preminente e imprescindibile. Si pensi, dunque, all’organizzazione di viaggi, pellegrinaggi e gite, ammesse solo ove si estrinsechino in esperienze di integrazione e inclusione, come desumibili sia in base alle caratteristiche dei beneficiari che dai contesti di erogazione . Ultimo chiarimento riguarda poi la ricerca scientifica che assume “particolare interesse sociale” non solo secondo l’elencazione prevista nel dpr 135/03, con riferimento alle fondazioni che operano nei settori ONLUS, ma anche tenendo conto di ulteriori fattispecie, come ad esempio, la prevenzione in materia ambientale o le ricerche in tema di disabilità intellettiva.