Terzo settore. Termine ultimo di accesso legato all’ok di Bruxelles sui nuovi regimi fiscali. Intanto continua a esistere anche l’Anagrafe attuale
Estratto dal Sole24 Ore del 21 Novembre 2021
di Gabriele Sepio

Anche le ONLUS alla prova del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Dal prossimo giovedì 24 novembre, infatti, si apriranno le porte per tutte le realtà che intendono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (ETS). Una data, questa, che segnerà per le ONLUS una fase transitoria fatta di scelte e che vedrà coesistere RUNTS e Anagrafe Onlus sino al momento in cui, con l’approvazione dei nuovi regimi fiscali da parte della Commissione UE, non verrà meno quello previsto dal D.lgs. n. 460/1997. A partire dal 22 novembre prossimo, infatti, l’Anagrafe delle ONLUS sarà “congelata” per le nuove iscrizioni rimanendo in piedi sino al vaglio UE sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (CTS).
In questo contesto le ONLUS saranno chiamate a fare delle scelte che riguarderanno non solo la sezione del RUNTS all’interno della quale iscriversi ma anche le tempistiche con cui accedere al Registro.
Le ONLUS, infatti, a differenza di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), possono godere di tempi più dilatati avendo la possibilità di iscriversi al RUNTS dal 24 novembre prossimo e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione UE avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali. In altri termini se l’autorizzazione dovesse arrivare nel 2022 le ONLUS avranno tempo fino a maro 2023 per l’iscrizione. E’ utile precisare che tali enti potranno iscriversi al RUNTS senza dover attendere la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’elenco degli iscritti all’anagrafe ONLUS prevista all’art. 34 del D.M. 106/2020. Tale pubblicazione, infatti, dovrebbe assolvere alla funzione di coordinare, soprattutto nella fase finale dell’iter previsto, la cancellazione delle ONLUS dalla relativa Anagrafe per accedere al RUNTS.
Una questione dibattuta in questa fase riguarda le ipotesi in cui potrebbe sussistere una effettiva convenienza per le ONLUS ad iscriversi immediatamente nel registro perdendo la relativa qualifica. Tale scelta potrebbe interessare, ad esempio, quegli enti che hanno natura erogativa e che non svolgono alcuna attività di tipo commerciale. In questo caso la ONLUS perderebbe sia la qualifica che il regime fiscale di favore previsto dal D.lgs. n. 460/1997 ma senza, tuttavia, che con l’scrizione al RUNTS scatti alcun obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale.
Ottenendo la qualifica di ETS, ai fini della determinazione del reddito, l’ente applicherà le disposizioni ordinarie del TUIR, e continuerà a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal CTS in materia di erogazioni liberali ed imposte indirette (artt. 82- 83). L’accesso al RUNTS d’altro canto permetterà di superare alcuni parametri più restrittivi previsti per le ONLUS. Si pensi, ad esempio, al fatto che molte attività di interesse generale previste dal Dl.gs 460/97 non dovranno essere più rivolte a soggetti svantaggiati, garantendo così un allargamento della platea dei possibili beneficiari. Con la Riforma viene ampliato anche lo spettro delle attività “diverse” (ad esempio somministrazione alimenti e bevande, merchandising etc..) che potranno ora essere esercitate dall’ente anche in assenza di un vincolo funzionale con quelle di interesse generale. Si supera cosi la più stringente definizione di attività “connessa” dando la possibilità a questo tipo di enti di ricevere sponsorizzazioni, oggi preclusa dalla disciplina ONLUS.
Inoltre in caso di accesso immediato al RUNTS l’ente potrebbe beneficiare di limiti piu ampi sul fronte dei compensi ai lavoratori che oggi non possono eccedere il 20% rispetto ai CCNL per non incorrere nella presunzione di distribuzione indiretta di utili. Il CTS prevede che l’ETS per non cadere in tale presunzione non potrà riconoscere ai propri dipendenti retribuzioni/compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, con possibilità di deroga per alcune attività in ragione di comprovate esigenze.
A prescindere dalla tempistica di accesso al RUNTS le ONLUS saranno chiamate ad adeguare i propri statuti alle regole del CTS scegliendo la sezione del registro più funzionale al proprio modello organizzativo e in base alla natura commerciale o non commerciale assunta, tenendo conto dei nuovi parametri indicati all’art. 79 del CTS. Le ONLUS che svolgono le proprie attività istituzionali a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (con possibilità di conseguire un utile non superiore al 5% per non più di due esercizi consecutivi) si qualificheranno, ad esempio, senz’altro come ETS non commerciali. In caso contrario, è possibile che l’ente si qualifichi come ETS di natura commerciale, con conseguente applicazione del regime di tassazione ordinario oppure dello speciale regime previsto per le imprese sociali adottabile, ad esempio, in presenza di un volume di ricavi consistente. Va detto che al fine di individuare la sezione del RUNTS più idonea l’ente potrà svolgere già in questa fase la verifica sulla natura commerciale o non commerciale delle attività svolte in base alle nuove regole. L’art. 79 CTS, infatti, non sarà sottoposto al vaglio UE, fatta eccezione per l’operatività della citata soglia del 5%. Sul punto al fine di poter chiarire meglio i criteri utilizzabili per inquadrare la natura dell’ente potrebbero arrivare alcune modifiche normative con la prossima legge di bilancio cui si auspica possa seguire un documento di prassi per smarcare le questioni interpretative piu ricorrenti con riferimento all’inquadramento fiscale.
- Cosa cambia per le ONLUS a partire dal 24 novembre?
Con l’operatività del RUNTS, l’Anagrafe delle ONLUS verrà di fatto “congelata” a partire dal 22 novembre 2021. In altri termini, non sarà più possibile dal prossimo lunedì presentare apposita istanza all’Anagrafe per acquisire la qualifica di ONLUS. Questa infatti rimarrà in piedi per i soli enti che vi risultano iscritti o per i quali è pendente una richiesta di iscrizione/cancellazione.
Da questo momento, per le ONLUS si aprono due possibilità: procedere all’iscrizione nel Registro non appena divenuto operativo acquisendo immediatamente la qualifica di ETS, senza alcun obbligo devolutivo del patrimonio, applicando medio tempore – nelle more dell’efficacia dei nuovi regimi fiscali– le disposizioni del TUIR. In alternativa, potrà attendere la definitiva abrogazione della disciplina ONLUS, conservando per tutto il periodo transitorio l’iscrizione nell’attuale Anagrafe fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione.
- Quali gli adempimenti dovranno seguire le ONLUS che sono iscritte nel Registro ODV e APS?
Le ONLUS iscritte sia nell’Anagrafe che nei registri ODV e APS, con l’operatività del RUNTS saranno chiamate a fare delle scelte ai fini della propria iscrizione. Se intendono mantenere la sola qualifica di ONLUS, per evitare di trasmigrare in via automatica nel RUNTS, prima del 23 novembre potranno presentare apposita istanza di cancellazione dal registro ODV/APS al competente Ufficio. Se non provvedono entro tale termine potranno comunque procedere a manifestare la volontà agli Uffici regionali del RUNTS competenti anche mediante PEC.
Nel caso in cui volessero mantenere la sola qualifica APS/ODV dovranno procedere ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del CTS.
- Cosa succederà per le ONLUS ai fini del 5xmille?
La categoria degli enti del volontariato, a partire dall’anno successivo all’istituzione del RUNTS, sarà sostituita con quella degli enti del Terzo settore iscritti nel registro. Una sostituzione a cui si accompagnerà anche una sostanziale modifica delle procedure di accreditamento e formazione degli elenchi dei beneficiari, che saranno gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (e non più dall’Agenzia delle entrate). In questo contesto quindi per le ONLUS che decidano di non accedere al RUNTS immediatamente potrebbe verificarsi formalmente una discontinuità nell’accesso al beneficio del 5 per mille. Vi sarà dunque la necessità di un coordinamento al fine di garantire alle ONLUS l’iscrizione nell’elenco dei beneficiari del contributo in esame fino alla fine del periodo transitorio che cesserà l’anno successivo al vaglio UE.