
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore giovedì 2 Dicembre 2021
A cura di Enrico Maria Sironi e Gabriele Sepio
Personalità giuridica degli enti del Terzo settore (ETS): arrivano nuovi chiarimenti dal Consiglio del Notariato di Milano con le massime pubblicate ieri .
Con l’avvio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), infatti, trova attuazione la nuova disciplina per l’acquisto della personalità giuridica degli ETS. Se prima occorreva un provvedimento del prefetto (o del presidente della Regione o della Provincia autonoma), d’ora in poi per gli ETS la personalità giuridica sarà diretta conseguenza dell’iscrizione nel RUNTS, a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti, anche patrimoniali, richiesti, effettuata dal notaio. L’art.22 del D.lgs. n. 117/2017 (CTS) assegna al notaio un termine di 20 giorni dall’atto per eseguire tale verifica e presentare i documenti (digitali) al RUNTS. Solo se il notaio abbia motivatamente rifiutato di procedere in tal senso, la domanda di iscrizione potrà essere presentata direttamente dagli amministratori o dai soci; in tal caso le relative verifiche sono effettuate dall’ufficio RUNTS, ma il suo eventuale silenzio implica che la domanda si intende respinta.
Una semplificazione che è volta a garantire uniformità di trattamento e una velocizzazione delle relative procedure, previste anche per l’efficacia delle modifiche statutarie, nonché per le operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni) degli ETS con personalità giuridica, in analogia con quanto avviene da oltre un ventennio per le società di capitali.
Logica conseguenza del nuovo sistema, come evidenziato dalla massima del Terzo settore n. 9 del notariato milanese, è che la competenza esclusiva del notaio per l’omologazione degli atti degli ETS con personalità giuridica esclude per gli enti già esistenti l’esigenza dell’approvazione amministrativa delle modifiche statutarie, dovendosi escludere un doppio controllo. In sostanza, il nuovo procedimento non richiede il coinvolgimento della prefettura o della regione (o provincia) territorialmente competenti, né alcun onere di comunicazione al Registro delle persone giuridiche è posto a carico del notaio o dell’ente interessato. Le relative comunicazioni competono, infatti, all’ufficio del RUNTS, che le effettua entro i 15 giorni successivi all’iscrizione, come previsto dall’art. 22, comma 1bis CTS e come risulta anche dagli articoli 16 e 17 del DM Lavoro 106/2020, relativo alle procedure di iscrizione al RUNTS.
Analoghe considerazioni valgono per gli enti preesistenti con personalità giuridica (associazioni o fondazioni) riconducibili alla categoria delle imprese sociali, in quanto esercitano stabilmente ed in via principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Anche per tali enti l’efficacia delle modifiche statutarie (e, pertanto, quella delle delibere di adeguamento alla riforma) passa attraverso il controllo del notaio e la conseguente iscrizione della delibera nel registro competente, che in tal caso non è il RUNTS, ma il Registro delle imprese, sezione Imprese sociali. L’art. 11 CTS, infatti, afferma in modo inequivoco che per le imprese sociali l’iscrizione nel Registro delle imprese, sezione imprese sociali, “soddisfa” il requisito dell’iscrizione nel RUNTS.
Di conseguenza, come affermano i notai milanesi con la massima del terzo settore n.10, è escluso l’onere dell’ente di chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie alla Prefettura, alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competenti, così come quello di effettuare comunicazioni al Registro delle presone giuridiche nel quale l’ente era precedentemente iscritto. Sarà il Registro delle imprese a comunicare l’avvenuta iscrizione all’ufficio RUNTS (nel quale l‘iscrizione viene “duplicata”), mentre quest’ultimo ufficio comunicherà al Registro delle persone giuridiche la “sospensione dell’efficacia” dell’iscrizione dell’ente, ormai entrato nel Terzo settore, mantenendo la personalità giuridica.
Personalità giuridica agli enti di nuova costituzione che richiedono la qualifica di impresa sociale. Questo il principio enunciato con la Massima n. 11 del Consiglio del notariato di Milano. Una qualifica, quella dell’impresa sociale, che come previsto dal D.lgs. n. 112/2017 compete agli enti privati, anche in forma societaria (escluse quelle con unico socio persona fisica), che (i) esercitano in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale (il cui elenco è contenuto all’art. 2 d.lgs. n. 112/2017), (ii) senza scopo di lucro soggettivo, in conformità ai criteri specificati nell’art. 3 d.lgs. 112/2017, e -quindi- che destinano gli “eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio”, (iii) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, (che è opportuno vengano esplicitate nello statuto), (iv) adottano modalità di gestione responsabili e trasparenti e (v) favoriscono il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati. In questo caso, al notaio che riceve l’atto costitutivo di un’associazione (che voglia conseguire la personalità giuridica) o di una fondazione con qualifica di impresa sociale spetta verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge (compreso il patrimonio minimo) e ad effettuarne il deposito nel Registro delle imprese (R.I.) competente in base alla sede legale, entro 30 giorni, con richiesta di iscrizione nella relativa sezione speciale (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 112/2017). Un’iscrizione quella al R.I, che soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS (essendo rimessa al Conservatore del R.I. l’effettuazione delle prescritte comunicazioni all’Ufficio RUNTS).
La nuova massima del terzo settore (n.11) dei notai milanesi chiarisce, pertanto, che l’iscrizione nel Registro delle imprese determina l’acquisto della personalità giuridica anche per gli ETS non aventi natura di società di capitali ed esercenti attività di impresa sociale.
Un’affermazione, questa, che costituisce sicuramente il logico corollario del sistema per il conseguimento della personalità giuridica degli ETS (non più dipendente da uno specifico provvedimento amministrativo, ma dall’iscrizione nel RUNTS su domanda del notaio che ha verificato le condizioni prescritte), ed è anche coerente con l’effetto tipico che l’iscrizione nel Registro delle imprese determina per le società di capitali e le società cooperative.
Anche per associazioni con personalità giuridica e fondazioni con qualifica di impresa sociale, quindi, con il superamento del sistema “concessorio” ci aspettiamo uniformità di trattamento e procedure.
Per consultare le massime notarili accedere al seguente link:
Scheda di sintesi
La verifica delle condizioni per l’iscrizione nel RUNTS dell’ente con personalità giuridica compete al notaio solo in caso di diniego la domanda è presentata dagli amministratori.
L’iscrizione al Registro imprese delle modifiche statutarie per ottenere la qualifica di impresa sociale degli enti con personalità giuridica è chiesta dal notaio entro 30 gg., previa verifica delle condizioni richieste.
In entrambi i casi è escluso l’onere di effettuare comunicazioni o chiedere l’approvazione a Prefetto/Regione.
L’atto costitutivo di un’impresa sociale con personalità giuridica non avente natura di società è presentato al R.I. dal notaio, che verifica le condizioni di legge; all’iscrizione conseguono qualifica di impresa sociale e personalità giuridica.