
Articolo pubblicato su NT+ Fisco martedì 22 Febbraio 2022
A cura di Alessandro Mancino e Gabriele Sepio
Valido l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) non riconosciuta anche in seguito all’estinzione della stessa. Questo quanto chiarito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 899 pubblicata il 13 gennaio scorso. Nello specifico, i giudici di legittimità intervengono in merito alla validità dell’attività posta in essere da parte dell’Agenzia delle entrate trovatasi a notificare due avvisi di accertamento ad una ASD non riconosciuta dopo il suo scioglimento.
Sul punto, la Corte di Cassazione ritiene corretto il modus operandi dell’Amministrazione finanziaria sulla base del presupposto che in maniera analoga a quanto previsto dal sistema gius-civilistico, anche nell’ordinamento tributario vige il principio dell’ultrattività dell’associazione non riconosciuta. Con la conseguenza che il rappresentante legale risponderà per conto dell’ente anche per gli atti che producono i loro effetti dopo lo scioglimento. Un orientamento questo, in linea con i precedenti interventi della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14280), che muove dall’assunto secondo cui in mancanza di un’autonomia patrimoniale perfetta nelle associazioni non riconosciute, l’estinzione non può direttamente comportare la perdita di responsabilità per gli obbligati in solido.
I Giudici di legittimità, infatti, sottolineano che la responsabilità degli atti posti in essere dalla ASD non riconosciuta è personale e solidale eche “non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura”. Un principio questo che riprende quello della “ultrattività” che regola l’estinzione delle associazioni non riconosciute nel sistema giuslavoristico. In tal caso, l’ente continua ad essere rappresentato in giudizio dai soggetti che, alla data di scioglimento dell’associazione, risultano essere rappresentanti della stessa (cfr. Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2009, n. 5738).
Pertanto, estendendo tale principio anche alle obbligazioni tributarie, la Corte di Cassazione ritiene che la responsabilità personale e solidale di cui sono investiti coloro i quali agiscono per nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, ai sensi dell’art. 38 C.c., sopravviva all’associazione, legittimando gli atti impositivi anche se notificati dopo l’estinzione dell’ente.