Società benefit, modifiche statuarie finalizzate al beneficio comune

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore 

A cura di Enrico Maria Sironi e Gabriele Sepio

Società benefit: cresce in Italia l’attenzione degli enti societari verso il tema della responsabilità sociale d’impresa. Non a caso sono ormai più di 900 le realtà imprenditoriali che scelgono di coniugare lo scopo di lucro con quello di migliorare il contesto ambientale e sociale attraverso il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune. Introdotte nel nostro Paese nel 2016 (L. 208/2015) le società benefit, nel solco delle c.d. “B corp”, hanno fornito un’ulteriore risposta alle esigenze degli imprenditori di individuare uno strumento ad hoc per valorizzare le proprie azioni nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa. Il D.l. Rilancio, peraltro, in linea con il crescente interesse sul tema, ha inteso incentivare tale modello prevedendo un credito di imposta pari al 50% dei costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021 per la costituzione o la trasformazione in società benefit (SB). Ma quali sono i requisiti per ottenere la qualifica di SB? Innanzitutto è opportuno notare che tale qualifica può essere assunta da tutti i tipi societari previsti dal Libro V del Codice civile (comprese le società cooperative) ad eccezione delle S.r.l. semplificate, che adottando un modello standard di atto costitutivo non possono apportare le modifiche richieste dalla L. 208/2015.Nel caso delle società di nuova costituzione la normativa richiede, innanzitutto, di definire l’oggetto sociale indicando, oltre alla specifica attività economica esercitata, le finalità di beneficio comune perseguite. In altri termini, sarà necessario specificare nello statuto l’obiettivo di realizzare, nell’esercizio dell’attività economica, uno o più “effetti positivi” o “la riduzione degli effetti negativi” nei confronti di una o più categorie ricomprese fra persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Infine, lo statuto dovrà disciplinare gli specifici obblighi degli amministratori per la redazione e pubblicazione della relazione annuale relativa al perseguimento del beneficio comune. Un documento questo che le SB, in un’ottica di trasparenza, devono redigere al fine di consentire ai terzi la conoscenza della gestione della società e del raggiungimento del beneficio comune. Nella relazione, infatti, vengono descritti gli obiettivi specifici, le modalità e le azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato. Quanto, invece, alle società già esistenti, che intendono acquisire la qualifica di SB, non sarà sufficiente modificare l’oggetto sociale per introdurre le finalità di beneficio comune, ma andranno modificate anche le clausole inerenti i doveri e la responsabilità degli amministratori, con le stesse modalità e nei termini sopra evidenziati per la costituzione. Anche in questo caso potrà essere introdotta nella denominazione l’indicazione di “società benefit” o la sigla “SB”. Inoltre sarà necessario introdurre un’apposita clausola statutaria, oppure integrare quelle relative al bilancio, che contempli l’obbligo di redigere annualmente la relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, i criteri di redazione e gli obiettivi della stessa. Per tali modifiche statutarie, è richiesta la delibera dell’assemblea; il notaio provvederà ai controlli di legalità e al deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nel rispetto di quanto previsto dal codice civile per ciascun tipo di società.

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