Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore sabato 21 Agosto 2021
A cura di David De Castro e Gabriele Sepio
Diversi sono i profili che assegnano un particolare appeal al Superbonus fruibile da parte di ONLUS, ODV e APS, anche tenendo conto delle importanti conferme provenienti proprio dall’Agenzia delle entrate.
Per tali soggetti, ad esempio, la detrazione è concessa a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi e non opera neanche la limitazione prevista, invece, per le persone fisiche circa la possibilità di accedere al Superbonus solo per due unità immobiliari. Il beneficio, poi, spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari da queste posseduti.
Per quanto concerne i limiti di spesa, le ONLUS, le ODV e le APS devono fare riferimento, al pari di ogni altro soggetto destinatario dell’agevolazione, alle regole contenute nell’art. 119, tenendo conto, quindi, della “natura” degli immobili e del “tipo di intervento” da realizzare.
Qualora però negli immobili oggetto degli interventi siano svolte attività socio-sanitarie, tali enti avranno diritto ad un limite di spesa potenziato, come espressamente previsto dall’art. 33 del D.L. n. 77 del 2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni”).
Oltre alla tipologia di attività effettuata, tuttavia, per accedere al maggiore beneficio sarà necessario rispettare ulteriori requisiti quali: l’obbligo per i membri del CdA di non percepire compensi o indennità di carica; l’inquadramento dell’immobile nella categoria B/1 (collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme), B/2 (ospedali e case di cura senza fine di lucro) o D/4 (ospedali e case di cura con fine di lucro); gli immobili devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Ai fini del calcolo dei tetti di spesa “potenziati” occorre moltiplicare i limiti già previsti dall’art. 119 per le “singole unità immobiliari”, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’OMI (che in base al Rapporto 2021 è pari a 107,5 mq quale dato a livello nazionale).
Esempio: una ONLUS che interviene sul cappotto termico di un immobile destinato a casa di cura per anziani e avente una superficie complessiva di 1.000 mq. In questo caso, posto che per la “singola unità immobiliare” l’art. 119 prevede un limite di spesa di 50 mila euro per gli interventi di isolamento termico, allora si potrebbe avere diritto ad un tetto massimo di circa 465mila euro (ossia 1000/107,5 moltiplicato per 50 mila euro).
Per la fruizione dell’agevolazione oltre all’utilizzo diretto in dichiarazione si potrà optare per uno sconto in fattura da parte del fornitore o cedere a terzi il credito di imposta. In ogni caso tali opzioni non possono trovare luogo in assenza di redditi imponibili (Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, punto 2.1.7).
Si tratta di un aspetto da valutare con attenzione per ONLUS, ODV e APS, considerato che per questi soggetti l’attività istituzionale non costituisce esercizio di attività commerciale, mentre i proventi derivanti da attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ad eccezione delle APS). Di conseguenza, in mancanza di altri redditi assoggettabili a imposizione, l’accesso al Superbonus è precluso.
Tuttavia una apertura arriva proprio dall’Agenzia delle Entrate in risposta a due interpelli presentati da due cooperative sociali di produzione lavoro (n. 253 del 15 aprile 2021 e la n. 517 del 27 luglio 2021).
Con la risposta 517 l’Agenzia ha chiarito che visto il possesso da parte della cooperativa di un conto corrente che produce interessi attivi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (inquadrabili quali redditi di capitale), alla stessa “non sarà precluso l’accesso al Superbonus (…). In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l’istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio”.