
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore lunedì 7 Febbraio 2022
A cura di Gabriele Sepio
Il Bilancio Ets deve essere presentato il 30 giugno dell’anno successivo alla data del bilancio (per il 31/12/2021 il 30/06/2022. Non esiste il concetto del “sesto mese” dalla data del bilancio. Se l’esercizio è diverso dall’anno solare, ad esempio 1/4/2021-31/03/2022 si può validamente presentare il 30.06.2023?
Sul punto è opportuno segnalare come, indipendentemente dal fatto che l’esercizio sociale coincida con l’anno solare o meno, il Codice del Terzo settore e lo stesso decreto istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), prevedono in capo agli ETS un adempimento di deposito presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, comma 3 del D.lgs. 117/2017). L’obbligo di deposito entro il 30 giugno dovrebbe riferirsi, in tal senso, al bilancio relativo all’esercizio precedente a tale data (si veda, sul punto, quanto previsto dal D.M. 4/7/2019 in relazione all’analogo termine previsto per il bilancio sociale) Pertanto, il bilancio redatto per l’esercizio “a cavallo” 1/4/2021 – 31/3/2022 dovrebbe essere depositato dall’ente entro il 30 giugno 2022.
E’ ancora possibile avvalersi del regime di 398 per le ASD?
Fino all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 104, comma 2 del D.lgs. 117/2017) possono ancora avvalersi del regime della l. 398/91 le ASD e le altre associazioni senza scopo di lucro. A partire dal periodo d’imposta successivo alla citata autorizzazione della Commissione UE, le ASD che decideranno di non accedere nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)saranno gli unici enti (insieme alle SSD) a poter continuare ad applicare il regime della 398.Diversamente per le ASD che decideranno di assumere la qualifica di iscriversi al RUNTS, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), l’agevolazione della L. 398/1991 verrà disapplicata.
Vorrei sapere se anche le ASD sono interessate dalle novità del terzo settore.
La risposta è affermativa. Anche le ASD potrebbero essere interessate ad assumere la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS). Infatti il CTS – codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) – fornisce un riconoscimento allo sport individuando l’attività sportiva dilettantistica tra quelle di interesse generale (art. 5). Le ASD potranno scegliere di accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) iscrivendosi nella sezione dedicata alle APS ( Associazione di Promozione Sociale) o in quella residuale “altri enti del Terzo settore”. Sotto il profilo fiscale, quelle che adotteranno la qualifica di APS potranno mantenere un regime simile all’attuale, con una decommercializzazione analoga a quella dell’art. 148, co. 3 TUIR, dpr 917/1986 (con defiscalizzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati o familiari), semplificazioni ai fini IVA e una tassazione forfetaria dei redditi da attività commerciali con un coefficiente fisso del 3% fino a 130mila euro di ricavi (art. 86 del CTS). Per le associazioni che si iscriveranno nella sezione residuale “altri ETS” vengono meno l’agevolazione del citato art. 148 e il regime forfettario della L. 398/1991, sostituito, ove l’associazione si qualifichi come “ETS non commerciale”, da quello dell’art. 80 del CTS (che prevede sempre una tassazione a forfait, ma con percentuali più elevate e solo per gli enti fiscalmente non commerciali).