
Articolo pubblicato su NT+Fisco mercoledì 16 Febbraio 2022
A cura di Alessia Maria Conti e Gabriele Sepio
Terzo settore, dati del donatore per il 730 precompilato anche con il crowdfunding
Arrivano i chiarimenti da parte delle Entrate per l’invio dei dati per la precompilata sulle erogazioni liberali al Terzo settore. Come previsto dal Dm del 3 febbraio 2021, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, per Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute che hanno come scopo la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, scatta la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate, in via facoltativa, dei dati delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
La scadenza
Un adempimento che riguarderà i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante e che dovrà essere trasmessa per quest’anno entro il 16 marzo.
Tuttavia, se nel periodo d’imposta 2021, assoggettati a tale adempimento sono le realtà con ricavi, rendite o proventi superiori a 1 milione di euro, a partire dal periodo di imposta 2022, la comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali riguarderà le realtà che superino i 220mila euro in linea con quanto previsto dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts).
Con particolare riferimento a tale adempimento, le Faq pubblicate dall’Agenzia chiariscono alcune questioni relative ai dati oggetto della comunicazione, all’esercizio del diritto di opposizione e alle richieste di rimborso da parte del donante.
Il «donatore continuativo»
In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che per «donatore continuativo» debba intendersi colui che dona in maniera ricorsiva, a nulla rilevando il sistema di versamento utilizzato. Le Faq precisano, inoltre, che qualora i dati anagrafici del donatore siano diversi rispetto a quelli del titolare della carta dal quale proviene il bonifico, la deduzione/detrazione spetta a chi ha sostenuto l’onere con la conseguenza che l’ente non profit sarà tenuto a comunicare i dati anagrafici di quest’ultimo. Diversamente, laddove il bonifico provenga da un conto cointestato e non sia possibile risalire al singolo soggetto che ha inteso effettuare la donazione e sostenerne il relativo onore, l’erogazione andrà divisa tra gli intestatari del conto al 50 per cento.
Il crowdfunding
Particolare attenzione, invece, dovrà essere posta dall’ente nel caso in cui il donatore si sia avvalso di una piattaforma di crowdfunding per effettuare l’erogazione. In tale ipotesi l’ente non dovrà comunicare i dati di chi si è limitato a raccogliere le donazioni (i.e. la piattaforma), bensì quelli del singolo donatore.
Il diritto di opposizione
Per quanto concerne il diritto di opposizione, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’ente debba sempre comunicare al donatore che i suoi dati sono trasmessi all’agenzia delle Entrate e che può, in ogni momento, esercitare il diritto di opposizione all’invio dei dati relativi alle erogazioni liberali da lui effettuate.
I rimborsi
In relazione ai rimborsi delle erogazioni liberali, l’Amministrazione finanziaria stabilisce che questi vadano comunicati per l’anno d’imposta in cui sono stati effettivamente erogati al contribuente. Pertanto, se per un’erogazione effettuata dal contribuente nel 2021 è stato erogato un rimborso nel 2022, indipendentemente dal termine per la trasmissione dei dati riferiti al 2021, il rimborso andrà comunicato col flusso di dati relativo al 2022.