Terzo settore, in attesa del Registro statuti con clausola sospensiva

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore giovedì 15 Luglio 2021

A cura di Maria Nives Iannaccone e Gabriele Sepio

In vista dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) uno dei temi più sentiti da operatori e professionisti nel mondo degli enti non profit riguarda gli adeguamenti statutari. Nel seguente articolo cercheremo di dare risposte ad alcune domande cruciali.    

  • Per chi apporta le modifiche statutarie in questa fase, prima della operatività del RUNTS, è necessario inserire una specifica clausola sospensiva per precisare il momento di efficacia delle stesse? Per gli enti che intendono accedere al Terzo settore sarà importante prevedere una clausola in grado di precisare da quando scattano le modifiche. Si tratta di inserire una clausola sospensiva la cui valenza varia a seconda della qualifica dell’ente. Nel caso di organizzazioni di volontariato (ODV) o associazioni di promozione sociale (APS), in quanto regolamentate già dal Codice del Terzo settore (CTS) queste potranno rendere immediatamente efficaci le modifiche. Le APS però non potranno inserire clausole in contrasto con l’art. 148 TUIR.
  • Per le ONLUS valgono le medesime accortezze? Gli enti dotati di tale qualifica continueranno ad essere disciplinati dal D.Lgs. 460/1997 sino all’abrogazione del relativo regime. Con la conseguenza che non tutte le modifiche al CTS potranno essere operative immediatamente dalla data della delibera in quanto incompatibili con la disciplina ONLUS.
  • Quali accortezze dovrebbe seguire un APS che sta adeguando lo statuto per continuare a beneficiare dei vantaggi fiscali? Sotto il profilo fiscale, lo Statuto dovrà continuare a rispettare i requisiti statutari previsti ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e familiari per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ai fini IRES, fino all’autorizzazione UE dei nuovi regimi fiscali, restano in vigore le disposizioni dell’art. 148, c. 7 TUIR, che prevedono alcune clausole statutarie aggiuntive rispetto a quelle del CTS.
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